Congedo straordinario e convivente di fatto (Corte cost. n. 197/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 105 del 2022. La norma indicava chi puo’ chiedere il congedo straordinario per assistere una persona con disabilita’ grave e non comprendeva il convivente di fatto: da oggi il convivente di fatto e’ equiparato al coniuge convivente.
Di cosa si parla. Il congedo straordinario e’ un periodo di assenza dal lavoro, che puo’ arrivare a due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa per ciascuna persona da assistere. Chi lo utilizza riceve un’indennita’ pari all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative, e il periodo e’ coperto da contribuzione figurativa entro un importo massimo. E’ una misura diversa e piu’ ampia dei tre giorni di permesso mensile retribuito previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Il caso. Un lavoratore aveva chiesto il congedo per assistere, tra il 27 luglio e il 30 novembre 2020, la donna con cui conviveva, che aveva una disabilita’ grave e che in seguito e’ diventata sua moglie. L’INPS aveva respinto la domanda perche’ in quel periodo non c’era ancora il matrimonio e il convivente non compariva nell’elenco dei beneficiari. La Corte d’appello di Milano aveva dato ragione al lavoratore forzando l’interpretazione della norma. L’INPS ha impugnato quella decisione davanti alla Corte di cassazione.
Il dubbio del giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto che l’elenco dei beneficiari fosse chiuso e che non si potesse leggere la vecchia norma come se comprendesse anche il convivente. Ha quindi rimesso la questione alla Corte costituzionale, osservando che l’esclusione contrasta con la tutela della salute della persona con disabilita’, che va assicurata dentro il suo ambito familiare.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha respinto le obiezioni preliminari. Ha ricordato che il costo per la finanza pubblica non blocca l’intervento: quando sono in gioco diritti fondamentali della persona, e’ la garanzia di quei diritti a incidere sul bilancio e non il bilancio a condizionarne l’erogazione. Ha escluso che i fondi statali per l’inclusione delle persone con disabilita’ rendano superflua la questione, perche’ si tratta di un sostegno di natura diversa e aggiuntivo. Ha inoltre chiarito che la dichiarazione anagrafica di convivenza serve a provare il rapporto, ma non e’ un elemento che lo fa nascere. Nel merito, la Corte ha applicato al congedo straordinario la stessa conclusione gia’ raggiunta nel 2016 per i permessi mensili retribuiti, quando aveva incluso il convivente tra chi puo’ chiederli. I due istituti perseguono lo stesso scopo: assicurare la continuita’ delle cure e dell’assistenza in ambito familiare. Escludere il convivente e’ contraddittorio, perche’ la norma dichiara di proteggere la persona con disabilita’ nella sua vita familiare e poi impedisce l’assistenza proprio a chi condivide con lei un legame stabile di coppia, con reciproca assistenza morale e materiale riconosciuta dalla legge n. 76 del 2016. Da qui la violazione dell’articolo 3 della Costituzione per irragionevolezza e degli articoli 2 e 32 per la lesione del diritto alla salute psico-fisica della persona con disabilita’ grave.
Cosa cambia in pratica. Per i periodi successivi al decreto legislativo n. 105 del 2022 il convivente di fatto era gia’ incluso per legge. La pronuncia opera sul passato: chi conviveva di fatto con una persona con disabilita’ grave prima di quella riforma puo’ far valere il diritto al congedo straordinario alle stesse condizioni e con le stesse modalita’ previste dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Conta l’avere effettivamente prestato le cure e l’assistenza. La Corte ha precisato che la convivenza di fatto deve essere accertata in modo rigoroso.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/197
Nota della Redazione
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