Green pass e obbligo vaccinale over 50 al lavoro (Corte cost. n. 199/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto le censure rivolte a due norme del periodo dell’emergenza COVID-19: l’articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021, che imponeva ai dipendenti pubblici il possesso del green pass base per entrare al lavoro, e l’articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022, che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per chi aveva compiuto cinquant’anni e il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro. Restano quindi legittime anche le conseguenze previste per chi non aveva la certificazione: divieto di accesso, assenza ingiustificata e nessuna retribuzione.
Che cosa prevedevano le norme. Dal 15 ottobre 2021 il personale delle pubbliche amministrazioni doveva possedere ed esibire una certificazione verde ottenuta con vaccinazione, guarigione o test. Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori con piu’ di cinquant’anni dovevano possedere una certificazione da vaccinazione o guarigione. Chi ne era privo non poteva entrare, veniva considerato assente ingiustificato e per quei giorni non gli spettavano la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento. Il posto di lavoro restava conservato e non scattavano sanzioni disciplinari.
Il caso. Due dipendenti a tempo indeterminato della Regione siciliana, in servizio all’ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Catania, dal 15 ottobre 2021 non hanno potuto accedere alla sede perche’ prive della certificazione. Non hanno voluto vaccinarsi e la situazione e’ proseguita anche dopo l’obbligo per gli ultracinquantenni. Sono rimaste senza stipendio fino alla riammissione in servizio, avvenuta il 2 maggio 2022. Hanno chiesto al giudice del lavoro il rientro immediato, il pagamento delle retribuzioni arretrate e dei contributi e, in subordine, almeno un assegno alimentare.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Catania ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Secondo il giudice, escludere dal lavoro e da ogni forma di sostegno economico chi non si vaccina lede la dignita’ della persona e il diritto al lavoro. Ha inoltre contestato che l’obbligo fosse legato solo all’eta’ anagrafica e non alle mansioni svolte, che il vaccino non impedisse il contagio e potesse produrre effetti avversi, che il tampone ogni due giorni fosse gravoso e che la mancata concessione dell’assegno alimentare creasse una disparita’ rispetto al lavoratore sospeso per un procedimento penale o disciplinare.
Il ragionamento della Corte. In via preliminare la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di una persona estranea al giudizio di Catania, perche’ nel giudizio incidentale possono partecipare solo le parti del processo di partenza. Nel merito ha giudicato non irragionevole l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni: i dati disponibili allora indicavano in quella fascia di eta’ i soggetti piu’ esposti alla malattia grave e all’ospedalizzazione, e la ragionevolezza di una legge va valutata sulle conoscenze scientifiche esistenti al momento in cui e’ stata adottata. Per la stessa ragione non conta la distinzione tra mansioni a contatto con il pubblico e mansioni interne: l’obbligo proteggeva la persona in quanto fragile, non in quanto lavoratrice. Sul diritto alla salute la Corte ha richiamato le valutazioni delle autorita’ sanitarie gia’ esaminate in precedenti decisioni, secondo cui le reazioni avverse gravi sono da rare a molto rare; il rischio remoto di conseguenze gravi non rende illecito un trattamento sanitario obbligatorio, ma apre semmai la strada all’indennizzo. Il tampone periodico non offende la dignita’: e’ rapido, non implica alcun giudizio negativo sulla persona e il costo non e’ stato quantificato dal giudice. Quanto alla perdita dello stipendio, la Corte ha applicato il principio di corrispettivita’: l’obbligo sanitario entra a far parte del contratto di lavoro, chi non lo rispetta offre una prestazione non conforme e il datore puo’ legittimamente rifiutarla. La privazione della retribuzione discende da una scelta individuale, riguarda un periodo transitorio e non comporta il licenziamento. Lo stesso vale per l’assegno alimentare, che resta collegato alla prestazione lavorativa: e’ diverso il caso del dipendente sospeso per un procedimento penale o disciplinare, dove l’impedimento non dipende da una sua decisione.
Cosa cambia in pratica. Le domande di reintegrazione e di pagamento delle somme arretrate fondate sull’incostituzionalita’ di quelle norme non hanno base. Chi in quel periodo non ha lavorato perche’ privo della certificazione non puo’ pretendere gli stipendi non percepiti, gli altri emolumenti o l’assegno alimentare. Il giudizio davanti al Tribunale di Catania proseguira’ applicando le norme dichiarate legittime.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/199
Nota della Redazione
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