Prova per presunzioni della simulazione e ripetizione di retribuzioni indebite (Corte App. Milano n. 202/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione assoluta di un contratto di fornitura, il fallimento, in quanto terzo rispetto al contratto simulato, può provare la simulazione anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; l’omessa registrazione delle fatture, l’assenza di prova della consegna della merce e le anomalie documentali costituiscono elementi indiziari idonei. Nell’azione di ripetizione dell’indebito per retribuzioni corrisposte in eccedenza, il creditore deve provare il pagamento e l’inesistenza di causa per la parte eccedente, mentre il lavoratore che eccepisca la debenza di somme ulteriori per mansioni superiori ha l’onere di allegare e provare tale circostanza. I documenti formati prima dell’introduzione del giudizio di primo grado e non prodotti senza giustificato motivo sono inammissibili in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società convenne in giudizio la titolare di un’impresa individuale, chiedendo la restituzione di 73.224,00 euro pagati a titolo di prezzo per una fornitura di calzature mai avvenuta e di 65.019,00 euro, corrispondenti alla differenza tra quanto versato a titolo di retribuzione per un rapporto di lavoro subordinato (105.732,00 euro) e quanto effettivamente spettante secondo le buste paga (40.713,00 euro). Il Tribunale accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento di 138.243,00 euro. La convenuta appellò, contestando la prova della simulazione e la debenza della restituzione delle somme retributive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’appello. Quanto alla fornitura, ha richiamato il principio per cui il fallimento, in quanto terzo, può provare la simulazione per presunzioni. Ha ritenuto che gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale – assenza di contratto scritto, fatture dal contenuto generico, mancata registrazione IVA, assenza di prova della consegna e rapporti di parentela tra le parti – fossero gravi, precisi e concordanti, sufficienti a fondare la prova presuntiva della simulazione. La Corte ha escluso che sulla consegna della merce operi una presunzione, gravando sulla parte che eccepisce la simulazione l’onere di allegare i fatti noti, mentre, trattandosi di fatto negativo, la controparte deve provare l’avvenuta consegna.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la produzione in appello delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2015-2017, formatesi prima del giudizio di primo grado, in assenza di giustificato motivo ex art. 345, comma 3, c.p.c. Quanto al credito retributivo, la Corte ha ritenuto provato l’avvenuto pagamento della somma di 105.732,00 euro e l’inesistenza di causa per l’eccedenza di 65.019,00 euro, risultando dalle buste paga che la retribuzione effettivamente dovuta ammontava a 40.713,00 euro. Ha escluso la presunzione di collegamento funzionale tra le somme pagate e il contratto di lavoro, superata dalla documentazione contabile, e ha rilevato che la lavoratrice non aveva provato l’assegnazione a mansioni superiori né l’esistenza di altri elementi accessori della retribuzione.
Implicazioni Pratiche
- Prova della simulazione con presunzioni: il curatore fallimentare che agisca per l’accertamento della simulazione di un contratto di fornitura deve allegare e provare elementi indiziari oggettivi (anomalie delle fatture, assenza di consegna, mancata registrazione contabile, rapporti di parentela tra le parti), i quali, se gravi, precisi e concordanti, possono fondare la prova presuntiva della simulazione; in caso di fatto negativo (mancata consegna), il convenuto che eccepisca l’avvenuta esecuzione ha l’onere di provarla.
- Onere della prova nella ripetizione di retribuzioni indebite: il datore di lavoro che agisca per la ripetizione di retribuzioni pagate in eccedenza deve provare l’avvenuto pagamento e l’inesistenza di causa per la parte eccedente, mediante produzione delle buste paga e della documentazione contabile; il lavoratore che sostenga la debenza di somme ulteriori (per mansioni superiori o altri emolumenti) ha l’onere di allegare e provare tali circostanze, non potendo limitarsi a generiche affermazioni sull’adeguatezza della retribuzione.
- Inammissibilità di documenti nuovi in appello: i documenti che si siano formati prima dell’introduzione del giudizio di primo grado non possono essere prodotti per la prima volta in appello, salvo che la parte provi di non averli potuti produrre tempestivamente per causa non imputabile; la mera allegazione di “difficoltà con il commercialista” è insufficiente a integrare il giustificato motivo ex art. 345, comma 3, c.p.c.
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