Sospensione condizionale: omessa pronuncia, annullamento con rinvio (Cass. pen. n. 1670/2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede, congiuntamente, la particolare tenuità dell’offesa (valutata secondo le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza) e la non abitualità del comportamento; il giudice deve operare una valutazione complessiva e concreta della fattispecie. Il giudice, in presenza di una specifica richiesta dell’imputato, ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena; l’omessa pronuncia integra un vizio di motivazione che comporta l’annullamento con rinvio limitatamente al beneficio, con irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Prato, con sentenza del 3 aprile 2025, condannava l’imputato per il reato continuato di cui agli artt. 64-68 d.lgs. 81/2008, commessi l’11 giugno 2020. Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo. Ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj; Sez. U, n. 18891/2022, Ubaldi) secondo cui l’art. 131-bis cod. pen. richiede, congiuntamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La particolare tenuità va valutata alla luce delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo e del grado della colpevolezza, attraverso una considerazione equilibrata di tutte le peculiarità del caso concreto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivato la non applicabilità dell’istituto rilevando che la mancanza di igiene nei luoghi di lavoro, in piena pandemia da COVID-19, avrebbe potuto produrre gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, giustificando così il disvalore della condotta. La motivazione non è manifestamente illogica e resiste al sindacato di legittimità.
La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo. Ha rilevato che, a fronte di una precisa richiesta dell’imputato, la sentenza del Tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, senza che alcuna motivazione implicita potesse desumersi dal corpo del provvedimento. Tale omissione integra un vizio di violazione di legge e di motivazione, poiché il giudice ha l’obbligo di decidere su ogni richiesta ritualmente formulata dalle parti. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale, con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione, dichiarando contestualmente l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Implicazioni Pratiche
- Richiesta di sospensione condizionale: l’avvocato deve sempre formulare espressamente, anche in sede di conclusioni, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, affinché il giudice sia tenuto a pronunciarsi. In caso di omessa pronuncia, è possibile impugnare la sentenza per cassazione, ottenendo l’annullamento con rinvio limitatamente al beneficio, senza che venga rimesso in discussione l’accertamento della responsabilità.
- Valutazione della particolare tenuità: per eccepire l’art. 131-bis, la difesa deve allegare e dimostrare elementi concreti che attestino la tenuità dell’offesa in relazione alle modalità della condotta, all’esiguità del danno e al grado della colpevolezza, non potendosi limitare a generiche considerazioni. Il giudice effettua una valutazione complessiva e discrezionale; l’esclusione del beneficio è sindacabile solo per manifesta illogicità, come nel caso in cui venga valorizzato un pericolo potenziale (pandemia) anche in assenza di un danno effettivo.
- Effetti dell’annullamento parziale: in caso di annullamento con rinvio limitato alla sospensione condizionale, l’accertamento di responsabilità diviene irrevocabile (art. 624 c.p.p.). Il giudice del rinvio potrà solo decidere sulla concessione o meno del beneficio, entro i limiti edittali e soggettivi previsti, senza poter modificare la pena o gli altri aspetti della condanna.
Nota della Redazione
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