Revoca dell’indulto per reato permanente e accertamento del segmento temporale (Cass. pen. n. 8331/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, la condizione per la revoca del beneficio è costituita dalla commissione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo per il quale sia stata riportata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. In caso di reato permanente, è sufficiente, ai fini della revoca, che almeno un segmento della condotta criminosa sia caduto nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge (2 agosto 2006). Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, non può limitarsi a richiamare la formula generica del capo di imputazione (“accertato fino al …”), ma deve accertare, sulla base degli elementi disponibili, se un segmento del reato sia stato commesso dopo la data di entrata in vigore della legge, non potendo tale accertamento essere desunto da una indicazione temporale generica e indeterminata.
Il Fatto
Il condannato, che aveva beneficiato dell’indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Roma del 21 luglio 2007, ha visto revocare il beneficio dalla Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, a seguito di una successiva condanna per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). La revoca è stata disposta sul presupposto che il reato per cui era intervenuta la condanna, indicato nel capo di imputazione come “accertato fino al 2006”, fosse stato commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge sull’indulto (2 agosto 2006).
Avverso l’ordinanza di revoca, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il reato era cessato prima del 2 agosto 2006, come risultava dagli atti e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, e che l’indicazione generica “fino al 2006” non era sufficiente a comprovare la commissione di un segmento del reato nel periodo rilevante ai fini della revoca.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio. Ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della revoca dell’indulto, in caso di reato permanente è sufficiente che almeno un segmento della condotta criminosa sia caduto nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge (2 agosto 2006). Tuttavia, la Corte ha osservato che il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, si era limitato a richiamare la formula generica del capo di imputazione (“accertato fino al 2006”), senza compiere alcun accertamento effettivo sulla effettiva data di commissione del reato o sulla cessazione della condotta.
La Corte ha rilevato che l’espressione “fino al 2006” è generica e non consente di comprendere se un qualche segmento del reato sia stato commesso dopo la data del 2 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge sull’indulto. L’ordinanza impugnata, pertanto, non aveva assolto all’onere di accertare, sulla base degli elementi disponibili, se un segmento del reato permanente fosse caduto nel periodo temporalmente rilevante ai fini della revoca, né aveva motivato in ordine alla sussistenza di tale presupposto. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio per un nuovo esame, nel corso del quale il giudice dell’esecuzione dovrà accertare, sulla base delle risultanze processuali, se il reato per cui è intervenuta la condanna abbia avuto un segmento della sua condotta realizzato dopo il 2 agosto 2006, giustificando adeguatamente la propria decisione.
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