Accertamento della guida in stato di alterazione da stupefacenti (Cass. pen. n. 12779/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992, non si configura per la sola circostanza che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti in un momento precedente alla guida, ma richiede la prova dell’effettiva alterazione psicofisica al momento del fatto. L’esito positivo delle analisi compiute su campioni biologici, quali le urine, costituisce un indizio della pregressa assunzione, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare che il conducente si trovasse in stato di alterazione al momento della guida, dovendo tale stato essere riscontrato da dati sintomatici rilevati all’epoca del sinistro. Le modalità dell’incidente possono assurgere a indice rivelatore dell’alterazione solo se abnormi e incompatibili con qualsiasi altra spiegazione razionale, tale da rendere altamente significativo, sotto il profilo indiziario, il collegamento con l’assunzione di stupefacenti. Il giudice di merito che intenda affermare la sussistenza dell’aggravante deve quindi motivare in modo specifico sulla sussistenza dello stato di alterazione attuale, indicando gli elementi sintomatici riscontrati o le ragioni per cui la dinamica del sinistro esclude altre cause, quali errori di manovra o condizioni patologiche del conducente. La mera affermazione apodittica che l’alterazione emergerebbe dalla gravità dell’incidente e dal quantitativo di sostanza rilevato è insufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in primo grado per il delitto di lesioni personali stradali gravi, aggravato dalla guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 2, cod. pen., in relazione all’art. 187, comma 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992), e per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 novembre 2024, ha parzialmente riformato la decisione, rideterminando la pena e dichiarando assorbita la contravvenzione nel delitto più grave, confermando nel resto la condanna e rigettando le richieste difensive, tra cui l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e la richiesta di derubricazione del fatto nella fattispecie base di cui all’art. 590-bis, comma 1, cod. pen.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. in relazione al diniego della messa alla prova, e, con i restanti motivi, la violazione dell’art. 590-bis cod. pen. e dell’art. 187 del codice della strada, nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per la circostanza aggravante, sostenendo che la Corte territoriale non aveva adeguatamente dimostrato l’effettiva alterazione psicofisica al momento della guida.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso. Ha rilevato che il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova non si fondava esclusivamente sul mancato risarcimento del danno, ma anche su una prognosi negativa in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati, formulata sulla base delle gravi modalità della condotta. Trattandosi di un giudizio discrezionale rimesso al giudice di merito, il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente l’iter logico-argomentativo della prognosi negativa, e non limitarsi a censurare la valutazione sul risarcimento del danno e sull’omessa valutazione del programma di trattamento.
La Corte ha, invece, accolto il terzo e quarto motivo, relativi all’accertamento della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione psicofisica. Ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il reato di guida in stato di alterazione non è integrato dalla sola pregressa assunzione di stupefacenti, ma richiede la prova dell’attualità dell’alterazione al momento della guida. L’esito positivo delle analisi delle urine, che attestano l’assunzione anche in epoca antecedente, non è sufficiente a dimostrare l’alterazione, la quale deve essere riscontrata da dati sintomatici rilevati al momento del fatto. La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per avere affermato l’alterazione in modo apodittico, senza descrivere elementi sintomatici o modalità di guida abnormi e incompatibili con altre cause, né confrontarsi con le patologie del ricorrente che avrebbero potuto spiegare l’incidente. L’annullamento con rinvio è stato disposto affinché la Corte di appello proceda a nuovo giudizio, uniformandosi ai principi illustrati.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.