Le funzioni di stato civile e anagrafe non integrano mansioni superiori, ma danno diritto alla sola indennità contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7241 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le funzioni di ufficiale dello stato civile e dell’anagrafe delegate a un dipendente comunale, inquadrato in una categoria inferiore, non costituiscono esercizio di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Tale attività è compatibile con la qualifica ricoperta, come desumibile dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 396/2000, che non richiede requisiti ulteriori per la delega. La prestazione può essere remunerata esclusivamente attraverso l’indennità di specifiche responsabilità prevista dall’art. 17 del CCNL Enti locali, la cui corresponsione richiede l’intervento della contrattazione decentrata integrativa. Ne consegue il diritto del dipendente pubblico al solo trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva, senza possibilità di emolumenti ulteriori.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva ingiunto al Comune di Boscoreale il pagamento di differenze retributive in favore di un dipendente. Il Comune aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale, e successivamente appello.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2986/2021, ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo al lavoratore, inquadrato nella categoria B3, il diritto alle differenze retributive per aver svolto le attività di stato civile e anagrafe, qualificate come mansioni superiori del livello C. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e della disciplina contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la qualificazione delle attività di stato civile e anagrafe come mansioni superiori. Richiamando un precedente intervenuto tra le stesse parti (ordinanza n. 15417 del 2023), ha evidenziato che l’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 396/2000 consente la delega di tali funzioni ai dipendenti comunali senza stabilire ulteriori requisiti per la legittimità della delega stessa.
La Corte ha poi esaminato la disciplina della contrattazione collettiva, osservando che l’art. 17 del CCNL Enti locali prevede un’apposita indennità di specifiche responsabilità per il personale delle categorie B e C che eserciti le funzioni di ufficiale di stato civile e anagrafe. Tale indennità, tuttavia, richiede l’intervento della contrattazione decentrata integrativa per la determinazione delle modalità di corresponsione.
Il quadro normativo e pattizio delineato dimostra che l’attività in questione può essere remunerata solo tramite la specifica indennità e non attraverso il riconoscimento di mansioni superiori. La Corte ha richiamato il principio costante secondo cui, quando le mansioni aggiuntive sono compatibili con la qualifica ricoperta, non si configura l’ipotesi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
La decisione si fonda sul principio che il trattamento economico del dipendente pubblico è esclusivamente quello stabilito dalla contrattazione collettiva, non potendo il datore di lavoro pubblico riconoscere emolumenti ulteriori privi di fonte contrattuale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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