Compensazione delle spese nell’equa riparazione dopo l’integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 4818 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, il giudice, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo e non ai diversi gradi di giudizio. In tema di equa riparazione, l’accoglimento della domanda in termini diversi rispetto all’originaria pretesa, conseguente alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di un soggetto inizialmente non evocato, può legittimare la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., presentando la sopravvenienza quella stessa gravità ed eccezionalità richiesta dalla norma. Non è invece ravvisabile una soccombenza reciproca per effetto dell’accoglimento di un motivo di ricorso incidentale che abbia comportato la cassazione con rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, pronunciando in sede di opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001, aveva confermato il decreto che liquidava a favore del ricorrente un indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento di equa riparazione, protrattosi per circa dodici anni. La Cassazione, con ordinanza del 2023, aveva cassato con rinvio il decreto, ritenendo che il titolare passivo del rapporto obbligatorio per l’eccessiva durata del giudizio di ottemperanza fosse il Ministero dell’economia e delle finanze, non evocato in giudizio, e non il Ministero della giustizia.
Riassunto il giudizio nei confronti di entrambi i dicasteri, la Corte d’appello di Perugia aveva condannato il Ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo di euro 1.535,71 e il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di euro 614,28, compensando le spese dei giudizi di opposizione, di legittimità e di rinvio “in considerazione della reciproca soccombenza”. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con i due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un’ipotesi di accoglimento parziale legittimante la compensazione, e che nessuna “reciproca soccombenza” sussisteva con il Ministero dell’economia e delle finanze, risultato soccombente nel giudizio di rinvio.
La Corte ha ritenuto i motivi infondati. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 32906 del 2022 e da Sez. 2 n. 9448 del 2023, secondo cui il giudice del rinvio deve applicare la regola della soccombenza all’esito globale del processo, potendo legittimamente pervenire alla compensazione delle spese in relazione al risultato complessivo della lite.
La Corte ha precisato che la decisione della Corte di Perugia è conforme a diritto, ma ha corretto la motivazione: non è ravvisabile una soccombenza reciproca per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale. Tuttavia, l’accoglimento della domanda in termini diversi dall’originaria pretesa, dovuto alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, configura una sopravvenienza che presenta la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come spiegato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018 e confermato dalle Sezioni Unite n. 27172, n. 32061 e n. 32906 del 2022.
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