Commissario straordinario non legittimato a impugnare lo stato passivo (Cass. civ. n. 13321/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di amministrazione straordinaria la cui formazione dello stato passivo sia assoggettata a disciplina precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, il commissario straordinario non è legittimato, neanche in sede di impugnazione, a impugnare le decisioni relative all’ammissione di crediti allo stato passivo.
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270 del 1999, il commissario straordinario opera, nell’ambito del procedimento di formazione dello stato passivo, negli stessi termini del curatore del fallimento, sostituendolo in tutte le funzioni.
Nella disciplina previgente al d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore non è legittimato a impugnare i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale in materia di stato passivo, salvo che dallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interesse personale, essendo egli organo di collaborazione del giudice delegato e non parte processuale.
Tale principio si estende al commissario straordinario, poiché la specialità del suo ruolo rispetto al curatore attiene alla gestione dell’attivo, mentre in sede di formazione dello stato passivo la sua figura è sovrapponibile a quella del curatore.
La legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti di ammissione dei crediti spetta, pertanto, ai singoli creditori, ai sensi dell’art. 100 l.fall. nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 27 aprile 2022, accolse parzialmente la domanda tardiva ex art. 101 l.fall. di alcuni creditori per l’ammissione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, in prededuzione per € 74.656,50 oltre accessori. La procedura concorsuale era stata aperta nel 2003, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2967 del 2023, dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Amministrazione straordinaria, ritenendo che, stante l’apertura della procedura nel 2003 e l’applicabilità della disciplina previgente in materia di stato passivo, l’organo commissariale non fosse legittimato a impugnare i decreti di esecutività dello stato passivo e i provvedimenti di ammissione di crediti, se non nel caso in cui gli stessi ledessero i propri interessi personali, al pari di quanto accadeva per il curatore del fallimento sotto il regime abrogato. Avverso tale decisione, l’Amministrazione straordinaria propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. La Corte richiama l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270 del 1999, secondo cui l’accertamento del passivo nell’amministrazione straordinaria prosegue secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e seguenti della legge fallimentare, con la sostituzione del commissario straordinario al curatore. Ne consegue che il commissario opera, nella fase di formazione dello stato passivo, nei medesimi termini del curatore del fallimento, essendogli equiparato sotto il profilo funzionale.
La Corte precisa che, poiché la procedura è anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, la disciplina applicabile alle impugnazioni dello stato passivo è quella previgente, non essendo la norma generale successiva idonea a derogare alla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria. In tale quadro, il curatore non aveva legittimazione a impugnare i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale in materia di stato passivo, difettando di un interesse personale, salvo che il provvedimento non incidesse sul suo compenso o su altri suoi diritti. Il curatore, in tale fase, era organo di collaborazione del giudice delegato, non parte processuale, e la legittimazione all’impugnazione spettava ai singoli creditori, ai sensi dell’art. 100 l.fall. nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006.
La Corte disattende i precedenti richiamati dal ricorrente, osservando che la specialità dell’organo commissariale rispetto al curatore attiene alla gestione dell’attivo, mentre in sede di formazione dello stato passivo la sua posizione è sovrapponibile a quella del curatore. La sentenza impugnata, avendo correttamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di legittimazione del commissario, viene confermata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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