Recesso nel contratto quadro, forma libera e onere della prova nell’intermediazione finanziaria (Cass. civ. Sez. I n. 4282 del 19.02.2025)
La clausola sul diritto di recesso nel contratto di investimento stipulato fuori sede non richiede forme grafiche particolari né approvazione specifica, ma grava sull’intermediario l’onere di provare la diligenza: presunzione legale del nesso causale.