La colpa dell’appaltatore si presume fino a prova contraria ex art. 1668 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 17092 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, il committente che agisce ai sensi dell’art. 1668 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti da vizi o difformità dell’opera non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale: essa è presunta fino a prova contraria. I vizi fattualmente riscontrati nell’opera realizzata in esecuzione del contratto si presumono, in assenza di prova contraria, imputabili all’assuntore del lavoro. La distinzione tra vizi apparenti e vizi occulti ai fini della decadenza di cui all’art. 1667 c.c. costituisce valutazione di fatto riservata al giudice del merito; l’obbligo di denuncia entro sessanta giorni presuppone che la scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera.
Il Fatto
Un committente, titolare di uno studio professionale veterinario, aveva convenuto in giudizio l’appaltatore per i vizi di un impianto di condizionamento e ricambio d’aria. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la sentenza era stata dichiarata nulla in appello per vizio di costituzione del giudice. La Corte d’Appello, decidendo nel merito, aveva confermato la condanna dell’appaltatore al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, accertando la natura occulta dei vizi, riconducibili a difformità esecutive rispetto al progetto, e la tempestività della denuncia.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale l’appaltatore lamentava la mancata declaratoria di decadenza dalla garanzia ex art. 1667, comma 2, c.c. La Corte ha ribadito che l’obbligo di denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera. Ha inoltre affermato che la qualificazione del vizio come apparente od occulto costituisce un apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, e che il vizio è occulto quando non è rilevabile con l’ordinaria diligenza e richiede verifiche specialistiche.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che, a seguito della riformulazione della norma, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, come nel caso di specie in cui la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1668 c.c. per il difetto del requisito della colpa dell’appaltatore, è stato rigettato. La Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il committente non deve dimostrare la colpa dell’appaltatore, essendo questa presunta fino a prova contraria. L’accertamento di vizi o difformità imputabili all’esecuzione integra, in difetto di prova contraria, anche il presupposto della colpa, richiamando il consolidato orientamento di cui a Sez. 2 n. 21269/2009 e Sez. 2 n. 5525/2024.
Il quarto motivo, concernente la quantificazione del danno e la violazione degli artt. 1218 e 1227, comma 2, c.c., è stato giudicato inammissibile per la parte relativa al concorso colposo del creditore e infondato per il resto. La motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, è stata ritenuta satisfattiva del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., avendo indicato le voci di danno, il nesso causale e il criterio equitativo di liquidazione.
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Nota della Redazione
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