Concorso nella procurata comunicazione con detenuto e pagamento del cellulare (Cass. pen. Sez. 6 n. 809 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di procurata comunicazione con detenuto ex art. 391-ter cod. pen., nella forma del concorso, si perfeziona alternativamente con l’accordo e con la dazione del corrispettivo. La condotta di chi raccoglie e consegna al procacciatore il denaro necessario al pagamento del telefono cellulare destinato al detenuto si inserisce nella sequenza causale del reato e non costituisce un post factum non punibile, poiché il momento consumativo coincide con i singoli versamenti. La consapevolezza della detenzione di armi da parte del convivente può essere desunta dal contenuto di conversazioni intercettate che rivelino la conoscenza e la gestione del loro occultamento.
Il Fatto
Con ordinanza del 15/04/2025 il Tribunale della Libertà di Catanzaro confermava la misura degli arresti domiciliari, sostitutiva della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari in relazione ai reati di concorso in procurata comunicazione con detenuto ex art. 391-ter cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., e di concorso nella detenzione illegale e nella ricettazione di armi, anche clandestine. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, sebbene la misura fosse stata revocata per perenzione del termine di fase, permaneva l’interesse a impugnare in relazione al primo motivo di ricorso. Tale interesse, ha precisato la Cassazione, sussiste quando l’eventuale pronuncia favorevole potrebbe essere utilizzata in vista della procedura di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., richiamando le Sezioni Unite n. 7931 del 2010.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La condotta della ricorrente, consistita nel raccogliere e consegnare al procacciatore il denaro necessario al pagamento del telefono cellulare destinato al fratello detenuto, si era inserita nella sequenza causale del reato, perfezionando l’accordo concluso tra le parti. Il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen. si perfeziona infatti alternativamente con l’accordo o con la dazione del corrispettivo, sicché il momento consumativo coincide con i singoli versamenti. La Corte ha richiamato a sostegno le Sezioni Unite n. 15208 del 2010 e la giurisprudenza successiva.
Il secondo motivo è stato altresì ritenuto manifestamente infondato. Il Tribunale aveva correttamente desunto la consapevolezza della ricorrente circa la detenzione delle armi da parte del coniuge dal contenuto di plurime conversazioni intercettate, nelle quali l’uomo aveva esplicitato la necessità di disporre delle armi per compiere omicidi, aveva chiesto alla moglie di consegnargli una borsa custodita presso la suocera e la donna aveva informato il marito dell’avvenuto occultamento delle armi da parte del padre. Tali elementi rendevano immune da vizi logici il giudizio di gravità indiziaria.
Dalla dichiarata inammissibilità del ricorso è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.