Liquidazione delle spese: inderogabilità del minimo tabellare e compenso per la fase istruttoria (Cass. civ. Sez. 2 n. 4821 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice, nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella. In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55/2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria; ne consegue che nell’onorario deve essere incluso il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. Il valore della causa, per il giudizio di rinvio, è determinato dall’intero ammontare dell’equo indennizzo richiesto e non dalla sola differenza oggetto del rinvio.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 25795/2023, aveva cassato con rinvio un precedente decreto della Corte d’appello di Roma in materia di equa riparazione. Il giudice di rinvio, in diversa composizione, accoglieva l’opposizione e condannava il ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo, liquidando nel contempo i compensi per le varie fasi del giudizio in misura pari o superiore ai minimi tariffari ma senza riconoscere il compenso per la fase istruttoria/trattazione. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, in tre motivi, la violazione dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014 e la mancata liquidazione della fase istruttoria nei giudizi di opposizione e di rinvio, nonché l’insufficiente liquidazione per il precedente giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione, ritenendoli fondati. In primo luogo, ha ribadito il principio, già espresso da Cass. nn. 7361/2025, 8505/2025, 8508/2025 e 8526/2025, secondo cui il giudice non può liquidare un compenso al di sotto del minimo di tabella, trattandosi di valori inderogabili.
Quanto alla fase istruttoria, la Suprema Corte ha dato continuità all’indirizzo per cui il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che assorbe quella istruttoria. Ne deriva che il compenso per quest’ultima è dovuto a prescindere dal suo concreto svolgimento, come già affermato da Sez. 2, n. 8561 del 27/03/2023. Tale conclusione è stata ritenuta applicabile al caso di specie, poiché sia il giudizio di opposizione sia quello di rinvio avevano ad oggetto la determinazione del quantum della pretesa e non meri profili accessori; circostanza che, invece, aveva giustificato la diversa soluzione adottata da Cass. n. 34575/2021.
La Corte ha inoltre precisato che il valore della causa, anche per il giudizio di rinvio, va determinato nell’intero ammontare dell’equo indennizzo richiesto, in linea con Cass. n. 23599/2023.
Applicando tali principi, la Cassazione ha ritenuto che il compenso per il giudizio di opposizione e per il giudizio di rinvio dovesse essere liquidato in euro 1.458,00, pari al minimo tabellare (euro 268 per la fase di studio, euro 268 per l’introduzione, euro 496 per l’istruttoria/trattazione, euro 426 per la fase decisionale), importo incrementato del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014, per un totale di euro 1.895,40. Per il precedente giudizio di cassazione, il compenso minimo è stato determinato in euro 1.034,75, anziché in euro 950,00 come liquidato dalla corte territoriale.
Il decreto impugnato è stato pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito, rideterminando i compensi e ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del ministero della giustizia, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
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Nota della Redazione
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