Decorrenza del termine di contestazione dalla trasmissione degli atti dopo depenalizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11394 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti già penalmente sanzionati e successivamente depenalizzati, il termine di novanta giorni per la contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dalla trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa competente, e non dalla commissione del fatto o dalla denuncia della notizia di reato. Il medesimo criterio vale per il dies a quo del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, che ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. può essere fatto valere solo dal momento in cui gli atti pervengono all’autorità amministrativa. Tale principio si applica anche quando l’accertamento ispettivo era già concluso al momento della denuncia penale, purché la depenalizzazione sia subentrata in un momento successivo.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva emesso un’ordinanza ingiunzione nei confronti di una società cooperativa per somministrazione illecita di manodopera, irrogando una sanzione amministrativa per fatti risalenti al 2010, originariamente previsti come reato e successivamente depenalizzati dal d.lgs. n. 8/2016. La Corte di Appello di Firenze, su appello del controricorrente, aveva annullato l’ordinanza ingiunzione ritenendo decorso il termine di novanta giorni per la contestazione e il termine quinquennale di prescrizione, avendo individuato come dies a quo la data della denuncia della notizia di reato (19.3.2012).
L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nell’individuare il momento da cui far decorrere i termini, dovendosi invece fare riferimento alla data di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, riconoscendone la fondatezza. Ha premesso che l’art. 1 del d.lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali era prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, come nel caso dell’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
Richiamando i principi già espressi da Cass. n. 6324/2025 e Cass. n. 27595/2008, la Corte ha affermato che nell’ipotesi di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, il termine di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dalla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa. L’originario rilievo penale delle condotte, infatti, rende inoperante la disciplina della contestazione propria degli illeciti amministrativi, essendo i verbalizzanti tenuti all’obbligo di informativa verso l’autorità giudiziaria.
La Corte ha inoltre richiamato il principio enunciato da Cass. n. 7641/2025, secondo cui il termine di novanta giorni previsto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 è un termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria, da interpretarsi alla stregua dell’art. 14, comma secondo, legge n. 689/1981.
Quanto alla prescrizione, la S.C. ha ribadito che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nei casi di fatti già penalmente sanzionati e successivamente depenalizzati, tale momento non coincide con la commissione della violazione, ma con la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (richiamando Cass. Sez. 6 n. 19897 del 2018), poiché solo da quel momento l’amministrazione è in grado di esercitare il proprio diritto.
La Corte territoriale, non tenendo conto della depenalizzazione, aveva erroneamente individuato il dies a quo nella denuncia della notizia di reato del 19.3.2012, anziché nella data di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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