La mancata consegna del foglio informativo non impedisce la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali (Cass. civ. Sez. 1 n. 12123 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., anche quando il risparmiatore non abbia ricevuto il foglio informativo indicante la scadenza del titolo. L’ignoranza della scadenza, ove determinata dall’omessa consegna del documento, integra un ostacolo di mero fatto, inidoneo a condizionare la decorrenza del termine prescrizionale. L’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c. è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio, e non comprende gli impedimenti soggettivi, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione. La mancata consegna del foglio informativo può rendere difficoltosa, ma non impossibile, la conoscenza della scadenza, essendo sempre possibile consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini: il legislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (art. 2941, n. 8, c.c.), non a quella colposa, quale causa di sospensione della prescrizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, confermando la pronuncia del Giudice di Pace, aveva condannato Poste Italiane s.p.a. a rimborsare ai risparmiatori la somma capitale relativa a tre buoni fruttiferi postali della serie «AA1». Il giudice d’appello aveva respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso sollevata dalla società, ritenendo che la prescrizione non fosse decorsa perché Poste Italiane non aveva provato di aver consegnato al cliente il foglio informativo della serie acquistata. In mancanza di tale consegna, secondo il Tribunale, non era possibile supporre che il risparmiatore fosse a conoscenza delle caratteristiche dell’investimento e, in particolare, della scadenza del titolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale Poste Italiane deduceva la violazione degli artt. 2935, 2941 e 1175 c.c., nonché dell’art. 6 d.lgs. n. 284/1999 e degli artt. 6, 8 e 18 d.m. 19 dicembre 2000, dichiarando assorbiti i primi due motivi. Il Tribunale aveva erroneamente applicato il principio codificato nell’art. 2935 c.c., attribuendo rilievo alla mancata conoscenza, da parte dei risparmiatori, della data di scadenza del buono, determinata dall’omessa consegna del foglio informativo.
La Sestessa ha osservato che l’impossibilità di far valere il diritto, cui l’art. 2935 c.c. attribuisce rilievo di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio. Tale nozione non comprende gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, richiamando i precedenti di Cass. n. 17451 del 2025 e di Cass. n. 14193 del 2021.
La Corte ha poi condiviso gli argomenti sviluppati da Cass. n. 3686 del 2026, intervenuta sul rilievo della mancata consegna del foglio informativo ai fini del decorso della prescrizione. Dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l’esercizio idoneo a interrompere la prescrizione emerge che l’elemento volontaristico del titolare ha rilevanza giuridica solo nel secondo caso: ai fini del decorso e del compimento della prescrizione è sufficiente la mera inerzia del creditore, senza che essa debba assumere il significato di un comportamento concludente.
Rispetto all’ostacolo di fatto o all’impedimento soggettivo, anche ove determinato dalla negligenza informativa del debitore, rileva l’onere del creditore di attivarsi e di non rimanere inerte, acquisendo, se del caso, l’informazione che il debitore non gli ha fornito. Nel caso dei buoni postali, la mancata consegna del foglio informativo poteva rendere più difficoltosa la conoscenza della scadenza del buono, ma non impossibile: sarebbe bastato consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza e individuare l’exordium praescriptionis. Il legislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore, di cui all’art. 2941, n. 8, c.c., quale causa di sospensione della prescrizione, mentre nessun effetto è ricollegato al comportamento colposo, sicché da esso non può farsi derivare una pretesa risarcitoria per un diritto ormai estinto.
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Nota della Redazione
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