Accertamento negativo su trattenute previdenziali e limiti della domanda di primo grado (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14513 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non configura omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. la sentenza che abbia integralmente deciso la domanda così come proposta in primo grado, quando l’oggetto di quest’ultima risulti temporalmente circoscritto a un determinato segmento del rapporto previdenziale. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo quando la decisione impugnata sia conforme a quella di primo grado e le parti abbiano riproposto le medesime questioni, vertendosi in tema di doppia pronuncia conforme.
Il Fatto
Un soggetto proponeva domanda di accertamento negativo nei confronti dell’Inps, avente ad oggetto le somme che l’ente previdenziale pretendeva in restituzione per il periodo compreso tra agosto 2017 e marzo 2018, a titolo di maggiorazione sociale, integrazione al minimo e trattamento di famiglia. Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente a tale primo segmento temporale, mentre per il periodo successivo, aprile 2018-febbraio 2021, l’Inps riconosceva l’errore e dichiarava, con propria nota, di mettere in pagamento le trattenute operate.
La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, considerando il pagamento parziale effettuato dall’Inps e ritenendo che la domanda relativa al secondo periodo non fosse stata introdotta in primo grado. Avverso tale sentenza l’interessato proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sull’intera domanda di ripristino delle prestazioni assistenziali, con riferimento anche al periodo aprile 2018-febbraio 2021. La Cassazione ritiene il motivo infondato.
Il giudice di appello ha infatti confermato l’accoglimento della domanda per il primo periodo e ha correttamente rilevato che per il periodo successivo l’originaria istanza non era stata proposta in primo grado. Ne consegue che il Tribunale si era legittimamente limitato alla condanna relativa al primo segmento temporale, non residuando alcuna parte di domanda su cui fosse necessario pronunciarsi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che l’Inps non avrebbe in realtà pagato alcunché per il secondo periodo, essendosi limitato a dichiarare che avrebbe provveduto. La Corte dichiara il motivo inammissibile.
Poiché la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado sugli stessi fatti, concernenti il riconoscimento da parte dell’Inps dell’errore commesso e la dichiarazione di messa in pagamento delle trattenute, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile, operando il limite posto dal quarto comma della medesima disposizione in tema di doppia pronuncia conforme. Al rigetto non segue condanna alle spese, attesa l’autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta in atti, e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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