Errori contabili nei rendiconti: immodificabilità dei saldi e possibile rettifica solo nella prima occasione utile (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 74 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rendiconto della gestione dell’ente locale, una volta approvato, è intangibile e immodificabile. Tale principio, codificato per lo Stato dall’art. 150 del R.D. n. 827/1924, è corollario dei principi contabili di annualità, continuità e veridicità dei bilanci. Ne consegue che l’ente non può ridefinire i propri documenti contabili revisionando i rendiconti di esercizi precedenti per correggere errori che incidano sui saldi fondamentali, come il FCDE e il risultato di amministrazione, dovendosi invece ripristinare la veridicità e l’attendibilità dei dati contabili nella prima occasione utile, con effetti ex nunc. L’unica eccezione al principio di immodificabilità è configurabile per i meri errori materiali, ossia errori tecnici oggettivamente rilevabili ictu oculi che non incidono sui saldi fondamentali.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune istante, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in materia di contabilità pubblica. L’ente aveva riscontrato, a seguito di un riesame dei rendiconti dell’esercizio 2024 e precedenti, discordanze tra i dati approvati e quelli corretti, incidenti sulla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e sul risultato di amministrazione.
Il quesito chiedeva se, in presenza di tali errori, l’ente dovesse procedere alla rideterminazione e riapprovazione dei rendiconti interessati, ovvero se potesse dare corretta evidenza alle rettifiche nel primo rendiconto utile, quello della gestione dell’esercizio 2025, e con quali presupposti e adempimenti contabili e deliberativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proviene dal sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è stato ritenuto riconducibile alla materia della contabilità pubblica e formulato in termini generali e astratti, astraendo dalle peculiarità del caso concreto.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto, positivizzato per il rendiconto dello Stato dall’art. 150 del R.D. n. 827/1924. Per gli enti territoriali, tale principio è corollario dei principi contabili della annualità e della veridicità dei bilanci, che precludono all’amministrazione di rideterminare quanto esposto in un rendiconto già approvato, poiché questo documento fotografa il risultato finale dei fatti gestori dell’anno.
La giurisprudenza contabile, citata dalla Sezione, ha chiarito che l’unica eccezione al principio di immodificabilità ricorre in presenza di meri errori materiali. Tali errori consistono in una scorretta formulazione o rappresentazione esterna, una svista, un refuso o un errore di calcolo, oggettivamente rilevabili dal testo e che non richiedono indagini complesse o valutazioni di merito, non incidendo sui saldi fondamentali.
Al di fuori di tale ipotesi, l’ente non può intervenire revisionando i rendiconti di precedenti esercizi e deve ripristinare la veridicità ed attendibilità dei dati contabili alla prima occasione utile. Nella fattispecie, tale occasione è stata individuata nella deliberazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2025, secondo le modalità di cui agli artt. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, cui sarebbero seguite la variazione di assestamento e le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175, comma 8, e 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Nota della Redazione
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