Controllo sui rendiconti degli enti locali e tutela degli equilibri di parte corrente (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 11 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, è volto a verificare la corretta applicazione delle regole contabili di armonizzazione e la sana gestione finanziaria. L’equilibrio di parte corrente è un requisito essenziale della gestione e ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave, può essere segnalata all’ente interessato e agli enti territoriali competenti. L’accantonamento per il fondo rischi contenzioso, se effettuato in misura prudenziale, è ammissibile ma può incidere negativamente sugli equilibri correnti. L’ordinanza conclusiva del procedimento di controllo accerta l’assenza di gravi irregolarità e invita l’ente a proseguire la gestione dei progetti finanziati con fondi PNRR, nel rispetto dei cronoprogrammi, e ad attivare vincoli sulla cassa ai sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL per le somme anticipate.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha avviato il procedimento di verifica sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024 del Comune di Sella Giudicarie, in applicazione della deliberazione n. 75/2025/INPR che ha selezionato l’ente per la presenza di saldi di parte corrente O1, O2 e O3 negativi. L’ente, con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale né il bilancio consolidato. Il rendiconto è stato approvato il 16 aprile 2025 e i dati sono stati inviati alla BDAP entro i termini; le relazioni dell’organo di revisione sono state trasmesse alla Sezione il 7 luglio 2025. A seguito dell’istruttoria, il magistrato istruttore ha segnalato le criticità emerse e l’ente ha fornito controdeduzioni con nota acquisita al protocollo della Corte il 14 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il quadro normativo di riferimento, evidenziando la necessità di coordinamento tra l’armonizzazione dei bilanci pubblici e le prerogative delle Province autonome, in base agli artt. 79 e 80 dello Statuto speciale e alla giurisprudenza costituzionale che ha qualificato il bilancio come bene pubblico. L’attività di controllo si inserisce nel sistema della finanza pubblica allargata, in cui anche le autonomie speciali sono chiamate a concorrere al raggiungimento degli obiettivi complessivi.
Dall’esame dei dati di rendiconto non emergono gravi irregolarità contabili. Il risultato di amministrazione è positivo per 3.831.772,64 euro, con una parte disponibile di 1.500.237,71 euro. Il dato critico riguarda l’equilibrio di parte corrente, che risulta negativo per 21.489,22 euro. L’ente ha spiegato che tale disavanzo deriva dall’accantonamento prudenziale al fondo rischi contenzioso, quantificato in euro 1.138.798,58, effettuato nella misura di un terzo del valore della pretesa risarcitoria oggetto di un giudizio promosso innanzi al TAR di Trento, in considerazione della responsabilità solidale dei tre enti pubblici coinvolti.
Con riferimento ai progetti finanziati con fondi PNRR, il monitoraggio al 30 settembre 2025 evidenzia un accertamento complessivo di 14.362.070,17 euro, impegni per 14.248.831,69 euro e pagamenti per 3.599.527,73 euro, pari al 25,06% del finanziamento. La Sezione raccomanda all’ente di assicurare il rispetto dei cronoprogrammi, atteso che la mancata osservanza determina la perdita del finanziamento, e di attivare i vincoli sulla cassa per le somme erogate a titolo di anticipo qualora i pagamenti non superino le anticipazioni, ai sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL. Il procedimento di controllo si conclude con l’accertamento dell’assenza di gravi irregolarità e l’invito a mantenere comportamenti gestionali virtuosi per il futuro.
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Nota della Redazione
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