Proroga tecnica illegittima se il ritardo della gara è imputabile all’Amministrazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 30 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica di un contratto pubblico, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, costituisce esercizio di un diritto potestativo dell’Amministrazione ed è legittima solo in presenza di presupposti rigorosi: carattere eccezionale e temporaneo, assenza di responsabilità dell’Amministrazione nei ritardi e precedente avvio della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente. La dilazione temporale del contratto non può essere utilizzata per fronteggiare ritardi ordinari ascrivibili a problematiche organizzative interne, come la mancanza di un ufficio specializzato in gare o il difetto di coordinamento tra articolazioni centrali e periferiche. L’atto di proroga che non rispetti tali condizioni è illegittimo e la Corte dei conti deve ricusare il visto e la conseguente registrazione, determinando l’inefficacia e l’ineseguibilità dell’atto negoziale.
Il Fatto
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania ha disposto la proroga tecnica del contratto di ristorazione collettiva per il personale della Polizia penitenziaria, in scadenza il 31.10.2025, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento della nuova procedura di gara. La nuova gara, tuttavia, era stata bandita solo il 27.10.2025, a pochi giorni dalla scadenza del contratto, a causa di ritardi nella predisposizione della documentazione imputabili all’assenza di un ufficio specializzato e alla costituzione tardiva di un gruppo di lavoro non dotato di competenze specifiche. Il Magistrato istruttore ha quindi sollevato rilievi in ordine alla sussistenza dei presupposti per il legittimo ricorso all’istituto, deferendo la questione al Collegio per la pronuncia sul visto.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo precisa, in primo luogo, che i decreti approvativi di atti di proroga tecnica sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, legge n. 20/1994, trattandosi di atti modificativi di contratti già registrati dalla Corte. Escludere tali atti dal controllo significherebbe consentire all’Amministrazione di eludere la disciplina dell’evidenza pubblica nella fase esecutiva del rapporto, con conseguente alterazione dell’assetto concorrenziale del mercato.
Quanto al merito, il Collegio richiama i presupposti enucleati dalla propria giurisprudenza e condivisi dalla giurisprudenza amministrativa: la proroga deve avere carattere eccezionale e temporaneo, l’Amministrazione non deve essere responsabile dei ritardi e la nuova gara deve essere già stata almeno bandita. Nel caso di specie, la pubblicazione del bando in Gazzetta europea è avvenuta solo due giorni prima della scadenza del contratto, circostanza che evidenzia un modus operandi patologico e un ritardo imputabile all’Amministrazione, non a eventi imprevedibili.
La Corte rileva che il difetto di organizzazione e programmazione si è concretizzato nella mancanza di un ufficio specializzato in gare e nell’istituzione, a meno di cinque mesi dalla scadenza, di un gruppo di lavoro non specializzato e privo del supporto dell’Amministrazione centrale. L’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 avrebbe dovuto indurre a una predisposizione anticipata della documentazione, considerato che l’allegato I.3 individua in nove mesi il termine per la conclusione delle procedure aperte. Il ricorso alla proroga tecnica risulta pertanto volto a fronteggiare difficoltà fronteggiabili con la diligente attivazione dei funzionari responsabili, tramutando uno strumento eccezionale in un mezzo ordinario di gestione della fase esecutiva.
Il Collegio supera invece il rilievo concernente le irregolarità fiscali del contraente, risultando dal certificato trasmesso l’assenza di violazioni definitivamente o non definitivamente accertate. In considerazione del mancato superamento del primo rilievo, la Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto, con conseguente inefficacia ed ineseguibilità dell’atto negoziale di proroga tecnica, disponendo la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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