Proroga tecnica illegittima se il ritardo della gara è imputabile all’Amministrazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 31 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica di un contratto pubblico, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, costituisce esercizio di un diritto potestativo dell’amministrazione, ma è legittima solo al ricorrere di presupposti stringenti: il carattere eccezionale della circostanza, la natura temporanea della dilazione, l’assenza di responsabilità dell’amministrazione nel ritardo e l’avvenuto avvio della nuova procedura ad evidenza pubblica. Il presupposto dell’eccezionalità difetta quando il mancato completamento della gara entro la scadenza contrattuale sia ascrivibile a un difetto di organizzazione e coordinamento tra le articolazioni centrali e periferiche dell’amministrazione, non a eventi oggettivamente imprevedibili. I decreti approvativi delle proroghe tecniche di contratti già registrati sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, legge n. 20/1994. La ricusazione del visto rende l’atto negoziale definitivamente inefficace e ineseguibile.
Il Fatto
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania ha disposto la proroga tecnica, ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, del contratto di ristorazione collettiva per il personale della Polizia penitenziaria, stipulato con un operatore economico e in scadenza il 31.10.2025. La misura, del valore di euro 279.684,17 oltre IVA, mirava a garantire la continuità del servizio nelle more del completamento della nuova procedura di gara, il cui bando era stato pubblicato in Gazzetta europea solo il 27.10.2025, a ridosso della scadenza contrattuale. Sottoposto al controllo preventivo di legittimità, il decreto veniva deferito alla Sezione regionale di controllo per la pronuncia collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione campana ha preliminarmente ribadito la sottoponibilità delle proroghe tecniche al controllo preventivo di legittimità, richiamando l’orientamento della Sezione centrale di controllo di legittimità (SCCLEG/5/2022/PREV) e le proprie delibere nn. 167 e 150/2025. La natura di atto modificativo di un contratto già registrato impone la verifica di legittimità, poiché un’interpretazione contraria consentirebbe di eludere la disciplina dell’evidenza pubblica nella fase esecutiva, alterando l’assetto concorrenziale del mercato.
Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga tecnica, enucleati dalla stessa Sezione nelle delibere nn. 167-171/2025 e dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, nn. 4109/2018 e 891/2022; TAR Abruzzo, Pescara, n. 314/2024). La proroga tecnica costituisce rimedio di carattere eccezionale, utilizzabile solo per circostanze obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, e presuppone che la nuova gara sia già stata quantomeno bandita prima della scadenza contrattuale.
Nel caso di specie, il bando è stato pubblicato due giorni prima della scadenza del contratto, rendendo fisiologicamente impossibile l’individuazione tempestiva del nuovo contraente. Il ritardo è apparso imputabile all’amministrazione: la mancata istituzione di un ufficio specializzato in gare, la creazione di un gruppo di lavoro non specializzato a meno di cinque mesi dalla scadenza e il difetto di coordinamento tra livello centrale e periferico hanno determinato la tardiva predisposizione della documentazione di gara. L’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 avrebbe imposto un’avviata programmazione, considerato il termine di nove mesi previsto per le procedure aperte.
Il Collegio ha quindi escluso che il mancato completamento della gara fosse dovuto a eventi imprevedibili ed eccezionali, ravvisando piuttosto un difetto di organizzazione e programmazione. Ha altresì superato il rilievo relativo alle verifiche fiscali sul contraente, attestate dall’Agenzia delle Entrate come prive di violazioni. In conclusione, la Sezione ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 313 del 29.10.2025, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 33/2013.
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Nota della Redazione
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