Le maggiorazioni per il servizio all’estero rilevano anche ai fini del calcolo della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 123 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione del servizio prestato nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero, di cui all’art. 24 d.P.R. n. 1092/1973, non costituisce un beneficio limitato all’anticipazione del collocamento a riposo, ma comporta un incremento della contribuzione figurativa rilevante anche ai fini della determinazione della quota contributiva del trattamento di quiescenza. Il riconoscimento della maggiorazione per l’accesso alla pensione anticipata non può essere disgiunto dalla valorizzazione della stessa ai fini del calcolo della prestazione, senza che rilevi l’eccezione di incompatibilità tra contribuzione effettiva e contribuzione figurativa. La disciplina, ispirata alla stessa finalità della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, impone che l’istituto tenga conto dell’aumento del servizio anche nel calcolo del trattamento pensionistico, esclusa ogni neutralizzazione della contribuzione già accreditata.
Il Fatto
Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, collocata in quiescenza dal 1° settembre 2017 con pensione anticipata, aveva svolto servizio all’estero e l’INPS aveva riconosciuto le maggiorazioni di cui all’art. 23 d.P.R. n. 1092/1973 soltanto ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata. L’istituto, invece, non aveva valorizzato tali maggiorazioni anche ai fini del calcolo della quota contributiva del trattamento economico.
La ricorrente, ritenendo la propria pensione calcolata in misura inferiore a quella spettante, agiva davanti alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della prestazione e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene la domanda fondata rilevando che l’aumento del servizio previsto dall’art. 24 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale impiegato nelle scuole all’estero produce due effetti: consente l’accesso anticipato alla pensione e determina il diritto a un trattamento pensionistico calcolato su un’anzianità maggiorata. Il primo effetto non è contestato; il secondo è invece negato dall’INPS sulla base dell’assunto che la contribuzione figurativa non possa coprire periodi già coperti da contribuzione effettiva, secondo il principio di incompatibilità richiamato anche nella sentenza della III Sezione d’appello n. 76 del 2015.
La motivazione osserva che il contrasto interpretativo è stato risolto in modo diverso dalla giurisprudenza amministrativa. La sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 2773 del 2012 ha stabilito che l’attribuzione anticipata delle maggiorazioni economiche per il personale docente all’estero comporta uno stabile mutamento dell’anzianità giuridica ed economica, rilevante per la progressione in carriera e per il trattamento di posizione utile per la pensione.
Sarebbe eccentrico, secondo il giudice contabile, ancorare l’aumento alla sola possibilità di fruire di una pensione anticipata senza riconoscere i relativi effetti sul trattamento pensionistico. Ciò determinerebbe la paradossale situazione di un pensionamento obbligato anticipatamente senza il corrispondente trattamento economico che sarebbe spettato in assenza di tale obbligo.
La lettura è confermata dalla legislazione in tema di esposizione all’amianto, ove all’art. 13, commi 6 e 8, della legge n. 257/1992 è espressamente prevista la moltiplicazione dei periodi lavorativi “ai fini delle prestazioni pensionistiche”. La giurisprudenza di legittimità e contabile ha riconosciuto a tale beneficio natura diretta e incondizionata, escludendo meccanismi di neutralizzazione della contribuzione già accreditata. La discrasia testuale tra le due discipline è ricondotta a unità dalla natura stessa del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti e non potrebbe prevedere una maggiorazione dell’anzianità senza corrispondente effetto sulla misura della pensione.
La Corte, accolta la domanda nella misura dell’accertamento e della condanna, rileva l’errore nei conteggi di parte, non avendo considerato la tredicesima mensilità nel calcolo della quota mensile dell’aumento. Le spese sono interamente compensate per la novità della questione e per le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., come letto alla luce della sentenza additiva Corte cost. n. 77 del 2018.
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Nota della Redazione
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