Mancata comparizione dell’appellante all’udienza di rinvio e declaratoria di improcedibilità dell’appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 119 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 196, primo periodo, c.g.c. impone al Collegio di rinviare la causa a una successiva udienza quando l’appellante non compare all’udienza di discussione, con comunicazione della segreteria all’appellante. Se l’appellante non compare neppure alla nuova udienza, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, senza necessità di istanza di parte. La declaratoria di improcedibilità prescinde dalla costituzione dell’appellato e comporta il consolidamento della sentenza impugnata. Nulla sulle spese, stante la contumacia dell’appellato e la natura in rito della pronuncia.
Il Fatto
Un dipendente pubblico ha impugnato dinanzi alla Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello, la sentenza della Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia che aveva respinto la sua domanda volta al riconoscimento dell’indennità integrativa speciale come voce separata, in misura intera e senza l’abbattimento dell’aliquota di calcolo, secondo la normativa pensionistica di cui agli artt. 99 d.P.R. n. 1092/1973, 13 d.lgs. n. 503/1992, 15 legge n. 724/1994 e legge n. 335/1995.
L’appellante ha dedotto due motivi di censura: con il primo ha contestato l’erronea interpretazione del quadro normativo da parte del primo giudice; con il secondo ha lamentato l’erronea condanna alle spese di lite, chiedendone la compensazione. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, constatata l’assenza del difensore di parte appellante, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza del 17 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia dell’I.N.P.S., risultato non costituito nel grado di appello. Ha poi esaminato la posizione procesuale dell’appellante, rilevando che il difensore non era comparso né alla prima udienza pubblica di discussione, né a quella di rinvio.
La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 196 c.g.c., la quale prevede che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Nella specie, la mancata comparizione del difensore dell’appellante a entrambe le udienze ha integrato la condizione normativa per la declaratoria di improcedibilità. Tale esito processuale, avente natura d’ufficio, non richiede l’istanza di parte né è condizionato dalla costituzione dell’appellato.
La pronuncia in rito comporta il consolidamento della sentenza di primo grado. In ragione della contumacia dell’I.N.P.S. e della natura della decisione, il Collegio ha disposto il nulla sulle spese, senza procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
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Nota della Redazione
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