Surrogazione dell’assicuratore: inammissibile nei confronti dei figli dell’amministratore di società di capitali (Cass. civ. Sez. 3 n. 21440 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1916, secondo comma, c.c., che esclude la surrogazione dell’assicuratore nei confronti dei figli dell’assicurato stabilmente con lui conviventi, è norma di carattere eccezionale, fondata su una presunzione juris et de jure di commistione patrimoniale tra assicurato e responsabile del danno. Tale presunzione, riservata alla discrezionalità del legislatore, rende le ipotesi ivi previste tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. Ne consegue che la preclusione non opera quando l’assicurato sia una società di capitali e il responsabile del danno sia un prossimo congiunto del suo amministratore, atteso che, in tal caso, il patrimonio esposto al rischio è quello della società, distinto da quello dell’amministratore e dei suoi familiari. È, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1916, secondo comma, c.c., per asserita violazione dell’art. 3 Cost., attesa l’incomparabilità tra la posizione del figlio convivente della persona fisica assicurata e quella del figlio, non convivente, dell’amministratore di una società di capitali.
Il Fatto
Una società concedeva in leasing un immobile, destinato a poligono di tiro, ad altra società che stipulava una polizza assicurativa contro i danni da incendio. A seguito di un incendio che danneggiava l’immobile, l’assicuratore indennizzava la società conduttrice e proponeva successivamente azione di surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei confronti di un dipendente e amministratore di fatto della società utilizzatrice, ritenuto responsabile del sinistro. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la responsabilità dell’incendio fosse da ascrivere esclusivamente alla società datrice di lavoro, verso la quale l’assicuratore aveva contrattualmente rinunciato alla surroga. La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dell’assicuratore, condannando il dipendente al ristoro dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente la questione relativa all’ambito applicativo dell’art. 1916, secondo comma, c.c., che esclude la surrogazione nei confronti dei figli dell’assicurato stabilmente conviventi. Il ricorrente, figlio dell’amministratore della società assicurata, invocava un’interpretazione estensiva della norma, tale da ricomprendere anche i figli dell’amministratore di una società di capitali, quand’anche non conviventi. La Suprema Corte esclude tale possibilità, chiarendo che la ratio della disposizione è quella di evitare che la surrogazione leda indirettamente il patrimonio dell’assicurato, in ragione dello stretto legame parentale e della convivenza. Detta ratio non sussiste quando l’assicurato sia una società di capitali, dotata di personalità giuridica e di un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’amministratore e dei suoi congiunti. La società di capitali, pertanto, non può giovarsi dello schermo societario per alcuni fini e disconoscerne gli effetti quando si tratti di contrastare la surroga dell’assicuratore.
La Corte dichiara, altresì, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. Le situazioni poste a confronto, quella del figlio convivente di una persona fisica assicurata e quella del figlio non convivente dell’amministratore di una società di capitali, non sono comparabili, mancando nel secondo caso il vincolo di parentela con l’assicurato, l’obbligo alimentare e la convivenza idonea a far sorgere obbligazioni naturali di mutuo aiuto. Il principio di uguaglianza, pertanto, non è violato da una disciplina differenziata che trova giustificazione nella diversità dei presupposti soggettivi ed oggettivi.
Quanto alla censura concernente la qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto della società, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, in quanto involgente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel caso di specie, la valutazione si fondava anche su una dichiarazione confessoria resa dallo stesso ricorrente, non censurata in sede di legittimità. Ad ogni modo, il motivo è privo di rilevanza, giacché la Corte d’appello aveva individuato la colpa del ricorrente anche in condotte, quali l’omessa pulizia dei residui di polvere da sparo e lo smaltimento dei materiali infiammabili, certamente non riservate alla figura dell’amministratore.
Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva che i materiali usati erano gli unici disponibili sul mercato, è anch’esso dichiarato inammissibile. La valutazione sull’idoneità dei materiali costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione. Inoltre, il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, essendo la colpa del ricorrente ancorata a una pluralità di condotte, ciascuna autonomamente idonea a sorreggere la decisione impugnata.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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