Continuazione in executivis solo tra sentenze di condanna (Cass. pen. Sez. I n. 25027 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra più reati presuppone l’esistenza di sentenze di condanna che abbiano inflitto pene, come si ricava dalla lettura combinata dei primi due commi dell’art. 671 cod. proc. pen. Non è pertanto consentito unificare, in sede esecutiva, con i reati oggetto di sentenze di condanna il reato oggetto di sentenza di proscioglimento, anche quando questo sia dovuto alla causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. Ne consegue che la possibilità di accedere al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione condizionale negata in cognizione, prevista dal terzo comma dell’art. 671 cod. proc. pen., costituisce una conseguenza eventuale della rideterminazione delle pene inflitte mediante cumulo giuridico, e non uno strumento autonomo invocabile dal condannato. La questione di legittimità costituzionale della norma, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non consente tale applicazione, è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze: una di proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e una di condanna, entrambe relative a violazioni della legge n. 386/1990. Con la medesima richiesta ha chiesto anche la sospensione condizionale della pena, beneficio negato in cognizione senza specifica motivazione sulla non meritevolezza.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza, rilevando che solo una delle due sentenze è di condanna, mentre l’altra è di proscioglimento. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 671 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la portata dell’art. 671 cod. proc. pen. muovendo dal dato positivo. Il primo comma consente l’accesso al giudice dell’esecuzione “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili”, senza qualificare esplicitamente le sentenze come di condanna. Tuttavia il secondo comma, prevedendo che il giudice determini la pena “in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto”, rende evidente che ciascuna delle sentenze deve contenere una pena.
Da qui la conclusione che il potere del giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione è conseguenza dell’esistenza di sentenze di condanna. La Corte richiama il precedente che, con riferimento a un’ipotesi di proscioglimento per amnistia propria, ha affermato il divieto di unificare in sede esecutiva reati oggetto di condanna con reati oggetto di proscioglimento.
Quanto alla sospensione condizionale, la Corte osserva che la previsione del terzo comma dell’art. 671 non è soggetta ad applicazione analogica, preclusa dallo sbarramento segnato dall’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di norma che deroga al principio di intangibilità del giudicato ed è quindi di stretta interpretazione. Il legislatore non ha configurato tale istituto come strumento autonomo, ma come conseguenza eventuale della rideterminazione delle pene mediante cumulo giuridico. Nel caso in esame non vi è alcun cumulo materiale da temperare, perché il ricorrente è stato condannato una sola volta: manca quindi in radice il presupposto dello strumento processuale invocato.
La Corte ritiene poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Il tertium comparationis individuato dal ricorrente è la stessa norma di cui si assume l’incostituzionalità, e ciò vizia il confronto ternario. La censura, in realtà, mira a denunciare l’intrinseca irragionevolezza della disciplina, ma l’opzione interpretativa proposta non è costituzionalmente obbligata e produrrebbe una vistosa irrazionalità del sistema: permetterebbe a chi ha commesso più reati, punito soltanto per uno, di ridiscutere la mancata concessione della sospensione condizionale, mentre analoga possibilità sarebbe negata a chi ha commesso un solo reato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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