Responsabilità del blogger per omessa rimozione dei commenti diffamatori di terzi (Cass. civ. Sez. 1 n. 22999 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo internet, sul blogger non grava un dovere preventivo di selezione e controllo dei commenti pubblicati da terzi, ma sussiste la sua responsabilità – anche in sede civile – per culpa in vigilando quando, venuto a conoscenza di contenuti diffamatori riversati sul proprio sito, non si attivi ex post per rimuoverli tempestivamente. La condotta omissiva del gestore che, consapevole del contenuto lesivo, non provveda alla rimozione equivale a condivisione dello stesso e consente l’ulteriore diffusione dell’offesa. Tale principio non contrasta con l’art. 10 CEDU, atteso che la libertà di espressione può essere sottoposta a misure necessarie alla protezione della reputazione altrui, e non trova deroga nella giurisprudenza della Corte EDU che riguardi l’esercizio del diritto di critica su fatti veri e non la propalazione di notizie false.
Il Fatto
Un giornalista conveniva in giudizio un blogger e due società editrici, chiedendo il risarcimento dei danni alla propria reputazione professionale. La vicenda traeva origine da un articolo pubblicato dall’attore su una manifestazione di richiedenti asilo, cui il blogger aveva replicato con un post nel quale accreditava la tesi che si trattasse di una fake news. A seguito del post erano seguiti numerosi commenti offensivi di terzi, non rimossi tempestivamente dal gestore della pagina, e una campagna denigratoria contro il giornalista.
Il Tribunale condannava il blogger al risarcimento del danno quantificato in misura equitativa, e la Corte d’Appello confermava la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado il blogger proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c. e degli artt. 595 e 185 c.p., in relazione all’art. 10 CEDU, e la nullità della sentenza per motivazione apparente sul quantum.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto respinto il primo motivo, incentrato sulla pretesa violazione della libertà di espressione. I giudici di legittimità hanno osservato che la responsabilità del blogger era stata affermata per il mancato controllo ex post dei commenti, e non per un inesistente onere di controllo preventivo. La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU, incontra infatti il limite della protezione della reputazione altrui, diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost. e componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU.
Quanto alla decisione della Corte EDU richiamata dal ricorrente, essa non è pertinente alla fattispecie: riguarda l’esercizio del diritto di critica e non la diffusione di fatti non veri, ed è riferita al sistema normativo di altro Paese. La Corte ha quindi escluso la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata in via subordinata, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha qualificato come pericolose per la democrazia le condotte di disinformazione realizzate attraverso la diffusione di addebiti falsi.
La Corte ha poi ribadito il consolidato principio per cui il blogger risponde della diffamazione nella forma aggravata dall’art. 595, comma terzo, cod. pen. quando sia provato il consapevole e volontario concorso nella diffusione, come nel caso in cui – venutone a conoscenza – non provveda tempestivamente alla rimozione dei commenti offensivi, equivalendo tale condotta alla condivisione del contenuto lesivo. In sede civile, la responsabilità sussiste per culpa in vigilando, senza che gravi un dovere preventivo di filtro, quando il gestore, a fronte di contenuti diffamatori di cui abbia avuto conoscenza, non si attivi per rimuoverli.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente: la decisione impugnata, motivata per relationem, aveva congruamente esplicitato le ragioni della conferma della liquidazione del danno, valutando la qualifica professionale del danneggiato, la pluralità dei commenti offensivi, l’intensità dell’elemento soggettivo e la diffusività del mezzo, circoscritta ai visitatori della pagina. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla refusione di quelle del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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