Il progettista asseveratore della SCIA soggiace alla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 92 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, l’inserimento funzionale e qualificato del libero professionista nel procedimento amministrativo di formazione del titolo abilitativo edilizio, quando questi eserciti poteri accertativi e certificativi con valenza pubblicistica, come nel caso del progettista che assevera la SCIA ai sensi degli artt. 23 e 29, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. La sentenza di patteggiamento non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa, ma non ne è esclusa l’utilizzabilità degli accertamenti fattuali compiuti in sede penale, ove ritualmente riversati nel fascicolo processuale. Il danno all’immagine della p.a. non richiede il clamor fori e può essere quantificato equitativamente in misura pari al doppio del 20% dei compensi illecitamente ottenuti. L’occultamento doloso del danno sospende la prescrizione solo se i controlli amministrativi previsti dalla legge non avrebbero potuto disvelare l’illecito.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha citato in giudizio il responsabile dell’Ufficio tecnico di un Comune e un’architetta, sua compagna, per fatti di concussione, induzione indebita, corruzione, abuso d’ufficio e falsità ideologica commessi tra il 2015 e il 2018. Al primo era contestato di avere indotto imprenditori a conferire incarichi professionali alla seconda, promettendo una gestione più celere e vantaggiosa delle pratiche edilizie, e di essersi fatto corrispondere utilità in cambio dell’agevolazione nell’aggiudicazione di appalti. Alla professionista era contestato di avere falsamente attestato lo stato dei luoghi e la conformità degli interventi edilizi.
Entrambi i convenuti erano stati condannati in sede penale: il primo con sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile, la seconda con sentenza di condanna riformata in appello e confermata in Cassazione. Nel giudizio contabile la Procura ha chiesto la condanna al ristoro del danno all’immagine, del danno da disservizio, del danno da lesione del nesso sinallagmatico, del danno da tangente e della minore entrata da oneri urbanistici derivante da due pratiche edilizie.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha affermato la giurisdizione contabile sulla professionista, respingendo l’eccezione di difetto del rapporto di servizio. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il rapporto di servizio non postula un formale vincolo di pubblico impiego, ma ricorre quando il soggetto, pur esterno all’organizzazione, sia inserito a qualsiasi titolo nell’apparato pubblico e investito dello svolgimento di un’attività retta da prescrizioni di rilievo pubblicistico. Nel caso del progettista che assevera la SCIA, l’attività certificativa non è svolta nell’esclusivo interesse del committente, ma nell’interesse della p.a., che su di essa fonda il titolo a costruire e la quantificazione delle entrate dovute, assumendo il professionista la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità.
Quanto alla prescrizione, il Collegio l’ha accolta limitatamente al danno da mancata entrata, rilevando che il termine quinquennale era decorso e che l’occultamento doloso – pur integrato dalle false attestazioni – avrebbe potuto essere disvelato dai controlli amministrativi previsti dall’ordinamento edilizio, senza necessità di attendere le indagini penali. Per le altre voci di danno, invece, l’eccezione è stata respinta: per il danno all’immagine il dies a quo decorre dall’irrevocabilità della sentenza penale, mentre per le altre voci il termine decorre dal rinvio a giudizio, quale momento di compiuta conoscenza della condotta illecita.
In merito al valore probatorio della sentenza di patteggiamento, la Corte ha precisato che la novella dell’art. 445 c.p.p. ha limitato gli effetti extra-penali di tale pronuncia, ma non impedisce al giudice contabile di fondare il proprio convincimento sugli accertamenti fattuali compiuti in sede penale, ove ritualmente riversati nel fascicolo del giudizio di responsabilità. Nel caso di specie, la condanna è stata fondata sull’ampia documentazione prodotta dalla Procura, in particolare sulle intercettazioni telefoniche e ambientali.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio ha escluso la necessità del clamor fori, potendo la lesione essere rappresentata anche dalla divulgazione all’interno dell’amministrazione. Il danno è stato quantificato equitativamente nella misura del doppio del 20% dei compensi percepiti dalla professionista grazie all’intermediazione illecita del convenuto, per un importo di euro 69.700,04. È stato invece respinto il danno da disservizio, non essendo stata fornita adeguata prova dei costi aggiuntivi sopportati dall’ente oltre alle attività istituzionali e fisiologiche di verifica degli illeciti.
Il Collegio ha accolto il danno da lesione del nesso sinallagmatico, quantificato nel 20% dell’indennità di posizione percepita nel periodo di commissione degli illeciti, e il danno da tangente, corrispondente alla traslazione sul costo dell’appalto dell’utilità ottenuta dal pubblico ufficiale. La professionista è stata condannata, in via esclusiva, per la minore entrata da oneri urbanistici relativa alla pratica edilizia oggetto di falsa attestazione, per la quale la difesa non ha opposto efficaci argomenti di segno contrario alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia con ampliamento.
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Nota della Redazione
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