Il silenzio dell’imputato come mero riscontro e l’annullamento per il trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. 5 n. 4271 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’imputato, sia in sede di interrogatorio sia nel non sottoporsi all’esame, non integra di per sé prova di colpevolezza, ma può fornire al giudice argomenti di prova con carattere residuale e complementare, solo in presenza di un compendio probatorio a carico autonomo e univoco, senza che ne derivi alcuna inversione dell’onere probatorio. In tema di reati fallimentari, l’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto e risponde dei reati che costituiscono espressione della direzione strategica dell’ente. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca violazioni non oggetto di motivi di appello, mentre, nel determinare la pena, il giudice di merito non può applicare nuovamente le circostanze attenuanti già bilanciate in regime di equivalenza con le aggravanti, dovendo il calcolo essere coerente con l’esito del giudizio di comparazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa con rito abbreviato, aveva confermato la responsabilità di tre imputati per i reati di ricorso abusivo al credito, bancarotta fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti, commessi nella qualità di soci e amministratori di una società poi fallita.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati, alla qualifica di amministratore di fatto, all’uso probatorio del silenzio e al calcolo della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la posizione relativa al delitto di emissione di fatture, ritenendo la censura generica e priva di confronto con il complesso quadro indiziario delineato dai giudici di merito in doppia conforme, caratterizzato da elementi convergenti quali l’inoperatività della società, la mancanza di beni strumentali e le dichiarazioni degli interlocutori commerciali.
Quanto alla posizione degli altri ricorrenti, il Collegio ha respinto i motivi concernenti il travisamento della prova e l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto. In particolare, ha precisato che l’assegnazione di tale qualifica costituisce una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, e che la censura relativa al riconoscimento fotografico era stata proposta per la prima volta in cassazione, non avendo formato oggetto dei motivi di appello.
Quanto al valore del silenzio dell’imputato, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non ne aveva fatto un uso diretto, ma lo aveva considerato esclusivamente come mero riscontro estrinseco dell’affidabilità delle emergenze probatorie acquisite aliunde, in linea con il principio per cui la mancata chiarificazione di circostanze valutabili a carico può offrire argomenti di prova solo in via residuale. Ha inoltre ribadito che la presenza fisica e l’interlocuzione attiva nelle operazioni societarie e bancarie, corroborate dalle dichiarazioni di terzi, costituivano elementi idonei a fondare il concorso nel reato, non essendo consentita in sede di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Collegio ha, invece, accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, rilevando una contraddittorietà nel percorso motivazionale della Corte territoriale che, pur avendo accolto la doglianza sul giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, aveva poi rideterminato la pena base applicando nuovamente le circostanze attenuanti generiche e procedendo all’aumento per la continuazione in modo poco intelligibile. Tale incoerenza ha determinato l’annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione della pena, con declaratoria di irrevocabilità della responsabilità.
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Nota della Redazione
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