La pericolosità sociale non si presume nella fase esecutiva della libertà vigilata (Cass. pen. Sez. 1 n. 5207 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata al condannato per associazione di stampo mafioso, la fase esecutiva non ammette presunzioni di pericolosità: il magistrato di sorveglianza ha l’onere di verificare in concreto la persistenza della pericolosità sociale del condannato ai sensi dell’art. 203 cod. pen., valutando congiuntamente tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con particolare riguardo al comportamento tenuto durante e dopo l’espiazione della pena. La sola gravità del reato commesso non è sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità attuale, che richiede elementi concreti e attualizzati, quali la partecipazione a programmi trattamentali, l’assenza di condotte criminose successive e la credibile rescissione del legame con il contesto criminale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza dell’11.9.2025, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni nei confronti di un soggetto condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione di stampo mafioso, con applicazione della medesima misura per la durata di tre anni. Il reclamo lamentava la mancata valorizzazione della regolare condotta carceraria e della partecipazione alle attività trattamentali, quali indici della concreta adesione all’opera rieducativa.
Il Tribunale reputava il reclamo infondato, richiamando un orientamento di legittimità che, per i condannati per fatti di mafia, riteneva operante una presunzione semplice di pericolosità, superabile solo con elementi concreti dimostrativi del distacco dal sodalizio criminoso. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 133, 203 e 417 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il contrasto giurisprudenziale in materia, evidenziando la sussistenza di due opposti indirizzi: l’uno favorevole all’operatività di una presunzione semplice di pericolosità desumibile dalle caratteristiche del sodalizio criminale; l’altro che esclude qualsiasi forma di presunzione, ancorché qualificata come semplice, richiedendo un sempre necessario scrutinio in concreto della pericolosità sociale.
Ha tuttavia osservato come anche le pronunce aderenti al primo indirizzo abbiano costantemente affermato che l’accertamento della pericolosità attuale, ai sensi dell’art. 203 cod. pen., debba essere comunque svolto dal magistrato di sorveglianza nella fase esecutiva, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e della condotta tenuta durante e dopo l’espiazione della pena. Ha quindi concluso che non vi è divergenza circa la necessità di una verifica in concreto, costantemente attualizzata, della pericolosità del condannato.
Applicando tale canone al caso di specie, la Corte ha censurato l’ordinanza impugnata per aver fondato il giudizio di pericolosità pressoché esclusivamente sulla gravità del reato e su informative di polizia dal contenuto generico, senza indicare da quali comportamenti concreti e attuali fosse desumibile la persistente pericolosità del soggetto, condannato per una partecipazione al clan asseritamente limitata ad un ristretto arco temporale e non più attivo dal 2017.
Ha inoltre stigmatizzato il riferimento alla mancanza di “segnali di dissociazione”, termine utilizzato senza precisarne l’accezione e comunque non propriamente richiamabile nella fase esecutiva di applicazione di una misura di sicurezza, nonché la lacunosa motivazione in ordine alla disponibilità lavorativa, definita “presunta” senza smentire espressamente il dato storico.
La Corte ha pertanto ritenuto che l’ordinanza impugnata non avesse fatto buon governo del principio secondo cui il giudizio sulla pericolosità sociale postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., non potendo la pericolosità essere desunta dalla sola gravità del reato, e ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo esame, da condursi alla luce dei principi enunciati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.