Mutamento del fatto: necessaria trasformazione radicale della fattispecie (Cass. pen. Sez. 2 n. 6108 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., non è sufficiente una diversa qualificazione giuridica o una parziale modifica della ricostruzione fattuale, ma occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta in cui si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge. Il vizio sussiste solo quando dalla modificazione derivi un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, tale da cagionare un reale pregiudizio ai diritti della difesa. Sono altresì inammissibili i motivi di ricorso per cassazione meramente reiterativi di quelli proposti in appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Con sentenza della Corte di appello di Palermo veniva confermata la condanna di due imputati per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., con concessione della pena sostitutiva ai sensi dell’art. 133-ter cod. pen.. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, proponevano ricorso per cassazione deducendo tre motivi di doglianza: con i primi due contestavano la violazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per asserito mutamento del fatto rispetto al capo di imputazione e il travisamento delle prove in ordine alla sussistenza della condotta ingannatoria; con il terzo motivo lamentavano l’eccessività della sanzione sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. Quanto ai primi due motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi, la Corte ha rilevato che essi risultavano del tutto reiterativi delle censure già formulate in appello, senza operare un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale si presentava argomentata e logica, esente dai vizi evocati.
In particolare, con riferimento alla dedotta violazione del principio di correlazione, la Corte ha ribadito il principio per cui il mutamento del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. postula una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un concreto pregiudizio per le prerogative difensive. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado aveva correttamente valorizzato la piena conoscenza delle emergenze istruttorie e la riconducibilità della condotta allo schema tipico della truffa in concorso, senza che fosse intervenuto alcun effettivo mutamento del nucleo essenziale del fatto contestato, nell’ambito di un contratto a esecuzione differita.
Quanto all’affermazione di responsabilità, la Corte ha riscontrato il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ricostruito analiticamente la condotta ascritta in concorso, con specifica indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie, con particolare riferimento all’ingiusto profitto conseguito.
Il terzo motivo è stato altresì ritenuto inammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione che aveva evidenziato la legittimità della scelta discrezionale in tema di conversione della pena, effettuata nel range consentito e in assenza di valide allegazioni circa l’incapacità economica dei ricorrenti di fronteggiare la sanzione pecuniaria.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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