Notifica dell’invito ex art. 169 c.p.p. non è conoscenza processuale (Cass. pen. Sez. 5 n. 8753 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., l’onere di allegazione dell’interessato, che non coincide con l’onere della prova, deve offrire un principio di prova idoneo a rendere credibile l’incolpevole mancata conoscenza del processo. La celebrazione del processo in assenza è legittima solo quando risulti con certezza che l’imputato è a conoscenza del processo o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, non essendo sufficienti presunzioni di conoscenza. La notifica a mani del difensore di ufficio, ex art. 169, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., non equivale a notifica “possibile” di un atto contenente la vocatio in iudicium e la mancata diligenza informativa non può essere automaticamente trasformata in volontaria sottrazione, richiedendosi invece condotte positive sintomatiche di tale volontà.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per bancarotta fraudolenta e semplice, ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo di essere stato processato in assenza senza aver avuto conoscenza del processo. La Corte d’appello ha respinto l’istanza, ritenendo che il ricorrente fosse stato adeguatamente informato del procedimento tramite l’invito a dichiarare o eleggere domicilio notificato ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen. e che la sua mancata risposta fosse indice di conoscenza del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio per cui l’imputato può essere giudicato in assenza solo quando risulti con certezza la sua conoscenza del processo, non essendo sufficiente la mera conoscenza del procedimento. Tale conoscenza, secondo le Sezioni Unite, deve essere verificata alla luce di indicatori specifici e non può essere presunta sulla base della notifica regolare.
La Corte ha precisato che l’invito a dichiarare o eleggere domicilio previsto dall’art. 169 cod. proc. pen. non è idoneo a integrare una vocatio in iudicium, in quanto non contiene un’enunciazione chiara del fatto e l’indicazione della data di udienza. Nel caso di specie, l’atto presentava un errore materiale nella data del reato (“206” in luogo di “2016”) e un modulo prestampato non aggiornato, elementi che ne inficiavano l’intellegibilità.
Inoltre, la Corte ha escluso che la mancata elezione di domicilio da parte dell’imputato potesse essere interpretata come una volontaria sottrazione al processo. Ha sottolineato che tale conclusione richiede l’accertamento di condotte positive e sintomatiche della volontà di sottrarsi al giudizio, non potendo la trascuratezza nell’assolvere a un onere di informazione essere automaticamente equiparata a una scelta consapevole di eludere la conoscenza degli atti processuali.
La Corte ha infine precisato che la notifica effettuata presso il difensore di ufficio, ex art. 169, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., non costituisce una notifica “possibile” che renda effettivamente conoscibile l’atto al destinatario, limitandosi a una fictio. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame.
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Nota della Redazione
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