Diffamazione mediante volantino e diritto di critica: la verità incompleta non scrimina (Cass. pen. Sez. 5 n. 13777 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica, ex art. 51 cod. pen., postula che la critica si fondi su una notizia vera e non trasmodi in un attacco personale. Il requisito della verità non è integrato dalla sola presenza di un nucleo di verità nella notizia diffusa: l’esimente è esclusa quando l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale da stravolgerne il significato complessivo. La diffusione di una notizia incompleta, che tace circostanze decisive come la natura patteggiata di una condanna o l’esito di archiviazioni, integra una forma di manipolazione che rende legittima la condanna per diffamazione. In materia di prescrizione, per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, trova applicazione il regime di sospensione del corso della prescrizione previsto dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto da tale legge, con la conseguenza che al termine di prescrizione massimo si sommano i periodi di sospensione connessi ai gradi di giudizio di merito. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato, in primo e secondo grado, per il reato di diffamazione aggravata. La condotta contestata consisteva nell’affissione, tra il 13 e il 15 novembre 2017, in un comune toscano, di un volantino dal titolo “informativa alla cittadinanza”. Il volantino, corredato dall’immagine della persona offesa, all’epoca assessore alla cultura, attribuiva a quest’ultima una condanna per “bancarotta continuata” e l’essere “intestataria di numerose querele” presso diverse Procure per “gravi illeciti”.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna, aveva escluso l’operatività dell’esimente del diritto di critica. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’intervenuta prescrizione del reato, la violazione di legge in relazione all’esclusione dell’esimente e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente chiarito che, nel giudizio di legittimità, le sentenze di primo e di secondo grado, allorché motivate con criteri omogenei, possono essere valutate congiuntamente come un’unica struttura argomentativa. Nel merito, la Corte ha affermato che l’esimente del diritto di critica presuppone la verità del fatto storico posto a fondamento della critica, o quanto meno la ferma convinzione della sua veridicità, nonché la non sovrabbondanza delle modalità espressive rispetto al concetto da esprimere.
La S.C. ha ritenuto che, nel caso di specie, il diritto di critica fosse legittimamente escluso dai giudici di merito, non per la mera mancanza di verità della notizia, ma per la sua manipolazione. La locandina, infatti, evocava una condanna per “bancarotta continuata”, mentre la persona offesa aveva riportato una sentenza di patteggiamento per un episodio di bancarotta semplice risalente a oltre venti anni prima, applicata senza l’iscrizione nel casellario giudiziale a richiesta dei privati. Analogamente, l’indicazione della pendenza di “numerose querele” ometteva di precisare che si trattava di esposti presentati dallo stesso imputato e tutti definiti con archiviazione.
La Corte ha quindi stabilito che la rappresentazione incompleta di questi dati, omettendo circostanze decisive per la loro corretta comprensione, aveva stravolto il significato dei fatti, trasformandoli in un attacco personale alla reputazione della persona offesa. Tale condotta, pur contenendo un “nucleo di verità”, non poteva beneficiare dell’esimente, poiché l’esposizione non era fedele al fatto storico.
Quanto al motivo concernente la prescrizione, la Corte, richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite Polichetti, ha ricordato che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Tale disciplina prevede la sospensione del corso della prescrizione nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di condanna di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, e tra quest’ultima e la sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi per ciascun grado. Applicando tali regole, la Corte ha verificato che la data di scadenza del termine prescrizionale, considerate le sospensioni, era successiva alla pronuncia della sentenza di appello e alla stessa decisione del giudice di legittimità, rendendo infondata l’eccezione.
Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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