Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (TAR Lazio n. 4662 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, se scaduto senza che l’Amministrazione abbia provveduto, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. L’Amministrazione è tenuta a esaminare l’istanza considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno, e valutando l’equipollenza del titolo, con eventuale applicazione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento sulla richiesta entro il termine previsto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento, rilevando che l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente configurabilità del silenzio-inadempimento.
Quanto al termine per provvedere, il Collegio ha ritenuto di commisurarlo a centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in ragione del notorio e rilevantissimo numero di richieste della specie, richiamando i precedenti della Sezione. Ha inoltre disposto che, in caso di inutile decorso del termine, provveda il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, quale commissario ad acta con facoltà di delega, entro novanta giorni.
Il Tribunale ha poi richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, ritenuti sovrapponibili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea. In particolare, il Ministero è tenuto a esaminare le istanze di riconoscimento considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la coerenza del percorso di studi svolto all’estero con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/CE, e valutando l’eventuale applicazione di misure compensative, nel rispetto del principio enunciato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, confermato nella causa C-313/01, Morgenbesser.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di provvedere sull’istanza e condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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