Macchinari in comodato ai clienti: ammortamento deducibile se sostiene il programma economico (Cass. 18431/2026)
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18431
La Cassazione chiarisce quando sono deducibili le quote di ammortamento relative a macchinari che l’impresa conserva in proprietà ma concede gratuitamente in comodato ai propri clienti. La decisione affronta inoltre i limiti della motivazione del giudice tributario e l’obbligo di pronunciarsi sui distinti rilievi dell’accertamento.
Questione esaminata
La controversia riguardava un accertamento relativo al 2002, comprendente numerosi rilievi in materia di imposte sui redditi e IVA. Tra questi figurava il recupero di quote di ammortamento per macchinari destinati a chiudere contenitori, acquistati dalla contribuente e concessi in comodato gratuito ai clienti perché potessero utilizzare più agevolmente i prodotti forniti dalla società.
Il giudice regionale aveva escluso la deducibilità sul solo presupposto che i macchinari non fossero utilizzati direttamente nei locali e nell’attività produttiva della proprietaria. La società sosteneva, invece, che quei beni concorressero al proprio programma economico, favorendo lo sviluppo dei rapporti commerciali e la diffusione dei prodotti.
Principio affermato
La Corte afferma che i costi di acquisto di macchinari concessi in comodato a terzi, dei quali l’imprenditore conservi la proprietà, possono essere ammessi all’ammortamento anche quando il comodatario non li impieghi in una fase produttiva esternalizzata. È sufficiente che i beni servano a consolidare e sviluppare i rapporti commerciali con i clienti e a favorire la diffusione dei prodotti dell’impresa, concorrendo così alla realizzazione del suo programma economico.
La deducibilità non discende automaticamente dall’esistenza del comodato: il giudice di merito deve accertare rigorosamente e in concreto che il bene sia effettivamente connesso all’attività e orientato alla produzione di utili.
Motivazione della Cassazione
L’art. 102 TUIR si riferisce ai beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa e non soltanto ai beni materialmente collocati presso l’imprenditore o inseriti in modo immediato nel ciclo produttivo. Il principio di inerenza ha portata economica: un costo è deducibile quando si collega, anche in senso ampio, a un’attività potenzialmente idonea a produrre ricavi o vantaggi per l’impresa.
Di conseguenza, la collocazione del macchinario presso il cliente e il suo uso gratuito non sono, da soli, ragioni sufficienti per negare l’ammortamento. Anche un bene che permetta al cliente di utilizzare meglio i prodotti acquistati può consolidare il rapporto commerciale e aumentare la loro diffusione sul mercato. In tale ipotesi il bene resta funzionale allo scopo dell’impresa e può risultare concretamente inerente.
La Cassazione ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non aveva esaminato autonomamente diversi rilievi relativi alle campionature gratuite, ai costi per materie prime e servizi e alla detrazione IVA. Non era sufficiente un generico accoglimento dell’appello dell’Amministrazione: su questioni autonome occorrevano una pronuncia e una motivazione riconoscibili.
Rilevanza pratica
La pronuncia interessa le imprese che forniscono gratuitamente ai clienti attrezzature, espositori, macchinari o altri beni destinati a facilitare l’impiego o la commercializzazione dei propri prodotti. La deducibilità delle quote di ammortamento può essere riconosciuta anche senza un utilizzo diretto del bene da parte del proprietario, purché sia documentabile il collegamento con il programma economico aziendale.
Sul piano operativo è quindi opportuno conservare contratti di comodato, documentazione commerciale e ogni elemento capace di dimostrare la funzione dei beni, il vantaggio perseguito e la relazione con le vendite. La decisione non introduce una presunzione favorevole generalizzata, ma impone una valutazione concreta dell’inerenza che non può essere sostituita dal semplice rilievo della collocazione del bene presso terzi.