Gravi indizi e termini delle indagini nel procedimento cautelare per associazione mafiosa (Cass. pen. n. 35609/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per il reato di associazione mafiosa, la decorrenza del termine di durata massima delle indagini preliminari va calcolata dalla data di iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato, e non da un momento precedente, quale l’acquisizione di una notitia criminis da parte del pubblico ministero. La doglianza relativa all’utilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine, se non eccepita tempestivamente nel giudizio di riesame, è inammissibile in cassazione. I gravi indizi di colpevolezza possono fondarsi sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, se precise, coerenti e riscontrate da elementi esterni, anche di natura logica; la valutazione della credibilità del collaborante e l’interpretazione del linguaggio criptico delle intercettazioni costituiscono questioni di merito, censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di delitto associativo di stampo mafioso, le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. sono presunte, spettando all’indagato l’onere di allegare elementi contrari.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Palermo applicava nei confronti di un indagato la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen.). L’indagato, secondo l’imputazione provvisoria, avrebbe partecipato al mandamento mafioso di Caccamo, occupandosi di far applicare le regole del sodalizio nel settore dei reati contro il patrimonio e di impedire la commissione di reati non autorizzati. Il Tribunale del riesame confermava la misura. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei termini delle indagini (con conseguente inutilizzabilità degli atti successivi), l’insussistenza dei gravi indizi per l’inattendibilità del collaboratore di giustizia e la mancanza di riscontri, e l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla decorrenza dei termini delle indagini e alla inutilizzabilità degli atti, ha dichiarato la censura inammissibile perché non eccepita tempestivamente nel giudizio di riesame. Ha richiamato il principio per cui la decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari va calcolata dalla data di iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato, e non da un momento antecedente, quale l’acquisizione di una notitia criminis da parte del pubblico ministero o l’esame di un collaboratore di giustizia. La questione, non essendo stata sollevata nel procedimento di riesame, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
Sul secondo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e non illogica. Ha richiamato il principio per cui, nella fase cautelare, i gravi indizi possono fondarsi sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, se precise, coerenti e riscontrate da elementi esterni, anche di natura logica, senza che sia richiesta la certezza della colpevolezza (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore; Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla). Il Tribunale aveva valutato positivamente la credibilità del collaborante, superando le critiche difensive su circostanze di dettaglio (es. errata indicazione del genero di un mafioso) e aveva individuato riscontri specifici in conversazioni telematiche e intercettazioni ambientali, dalle quali emergeva l’inserimento dell’indagato nel sodalizio, il suo coinvolgimento nel sostentamento dei familiari dei detenuti e la sua partecipazione a dinamiche organizzative. L’interpretazione del linguaggio criptico delle conversazioni, in quanto logica e coerente, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar).
Quanto al terzo motivo, sulle esigenze cautelari, la Corte ha affermato che, per il delitto di associazione mafiosa, le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. sono presunte, e l’indagato ha l’onere di allegare elementi contrari, onere non assolto. Il Tribunale aveva comunque motivato in positivo sulla sussistenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, valorizzando la durata pluriennale del vincolo associativo e la delicatezza dei compiti svolti dall’indagato, che attestavano la sua capacità intimidatrice e il rischio di contatti con il sodalizio.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione sulla decorrenza dei termini delle indagini: il difensore, in sede di riesame, deve tempestivamente eccepire la violazione dei termini di durata massima delle indagini e la conseguente inutilizzabilità degli atti, indicando la data di iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.; la mancata eccezione in quella sede preclude la possibilità di sollevarla in cassazione, anche se il vizio è di natura processuale.
- Contestazione dell’attendibilità del collaboratore: per contestare la gravità indiziaria fondata sulle dichiarazioni di un collaboratore, il difensore deve allegare elementi concreti che ne minino la credibilità o la precisione, e non limitarsi a critiche generiche; la valutazione della credibilità è di merito, e in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità, che non sussiste se il giudice ha fornito una motivazione articolata sui riscontri.
- Interpretazione delle intercettazioni: la doglianza sull’interpretazione del linguaggio criptico o cifrato delle intercettazioni è inammissibile in cassazione se la motivazione del giudice è logica e ancorata a massime di esperienza; il difensore deve invece contestare la mancanza di un collegamento logico tra i fatti intercettati e l’appartenenza associativa, o l’assenza di ulteriori riscontri oggettivi.
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Nota della Redazione
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