Rinnovo del certificato prevenzione incendi e vizio di motivazione per travisamento (Cass. pen. n. 37671/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prevenzione incendi, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è legato all’attività e al soggetto gestore, sicché il cambio di titolarità richiede la presentazione di nuova SCIA o la voltura, ma non esonera dall’obbligo del rinnovo periodico di conformità ex art. 5 d.P.R. n. 151/2001. Il giudice che, per assolvere, ritenga validamente trasferibile il CPI al nuovo gestore senza considerare la normativa sul rinnovo periodico e travisi le risultanze probatorie (mancanza di SCIA valida, scadenza del CPI, reiezione della richiesta progettuale) incorre in violazione di legge e vizio di motivazione per erronea ricostruzione del quadro normativo e fattuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, assolveva il gestore di un club privato dal reato di cui agli artt. 68, comma 1, lett. b), e 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008, per omessa adozione delle misure di prevenzione incendi. Il Tribunale riteneva valido il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato al precedente titolare, ritenendo che il cambio soggettivo non facesse venir meno la validità del certificato, che andava semplicemente rinnovato alla scadenza senza necessità di presentazione di SCIA all’inizio dell’attività.
Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Nel sopralluogo del 29 aprile 2022, i Vigili del Fuoco avevano accertato la mancanza di valida SCIA antincendio: il CPI intestato al precedente gestore era scaduto il 15 ottobre 2014; la voltura era stata richiesta solo il 3 ottobre 2017, ma il termine ultimo per adempiere era il 28 luglio 2022; la richiesta di valutazione del progetto, depositata il 17 aprile 2013, era stata rigettata il 5 ottobre 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza con rinvio. Rileva che la decisione del Tribunale è viziata per distorsione del patrimonio conoscitivo rispetto al quadro normativo e per travisamento delle risultanze probatorie, essendo state le stesse erroneamente trasposte nel ragionamento del giudice.
La Corte richiama il quadro normativo: l’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 151/2001 individua le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (categorie A, B e C dell’Allegato I); l’art. 4 disciplina il procedimento autorizzativo; l’art. 5 regola il rinnovo periodico di conformità. Il club in questione (superficie di circa 500 mq, 1400 soci) rientrava nel punto 65 dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2001.
La Corte osserva che il Tribunale ha negato la necessità del rinnovo periodico, ma le norme richiamate impongono tale adempimento. La SCIA intestata al precedente gestore era scaduta il 15 ottobre 2014; la voltura era stata richiesta solo il 3 ottobre 2017; il termine ultimo per adempiere era il 28 luglio 2022. La richiesta di valutazione del progetto depositata il 17 aprile 2013 non poteva rilevare, essendo stata rigettata il 5 ottobre 2023. Il Tribunale ha, pertanto, contraddittoriamente negato la violazione dell’art. 5 d.P.R. n. 151/2001.
Implicazioni Pratiche
- Il CPI non si trasferisce automaticamente: il certificato di prevenzione incendi è legato all’attività e al soggetto gestore. Il cambio di titolarità richiede la presentazione di una nuova SCIA o comunque una voltura espressa; la mera continuità dell’attività non esonera dal nuovo adempimento. L’avvocato deve verificare la sussistenza di una SCIA valida e intestata all’attuale gestore, non limitarsi alla preesistenza del CPI.
- Rinnovo periodico di conformità: obbligo autonomo: il rinnovo periodico di conformità ex art. 5 d.P.R. n. 151/2001 costituisce un adempimento autonomo e inderogabile, non sostituito dalla mera titolarità di un certificato scaduto. La scadenza del certificato (anche se precedente al cambio di gestione) impone al nuovo gestore di attivare tempestivamente la procedura di rinnovo, a pena di integrazione del reato di omessa adozione delle misure antincendio.
- Vizio di motivazione per travisamento della normativa di settore: la difesa e l’accusa devono contestare l’erronea interpretazione della normativa di prevenzione incendi, che costituisce violazione di legge. Il giudice che fonda l’assoluzione su una ricostruzione normativa non conforme alla disciplina del d.P.R. n. 151/2001 e del d.lgs. n. 81/2008 incorre in vizio di motivazione rilevabile in cassazione, anche ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando la decisione si basi su un quadro normativo erroneamente ricostruito o su un travisamento delle risultanze probatorie relative alla SCIA e al suo rinnovo.
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