Mandato ad impugnare non necessario in caso di imputato presente (Cass. pen. Sez. 4 n. 24855/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – che subordina la proposizione dell’appello, a pena di inammissibilità, al deposito dello specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato – si applica esclusivamente quando il processo di primo grado sia stato celebrato in assenza dell’imputato. In presenza di un giudizio svoltosi con l’imputato presente, anche se nella epigrafe della sentenza compaia l’erronea indicazione “libero, assente”, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per omesso deposito del mandato è illegittima.
Il Fatto
Un imputato, presente nel giudizio di primo grado, proponeva appello avverso la sentenza di condanna. La Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo che il difensore non avesse depositato lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma, atteso che il giudizio di primo grado si era svolto alla sua presenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata. Ha preliminarmente precisato che, trattandosi di un error in procedendo dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e può procedere all’esame diretto degli atti processuali, a differenza di quanto avviene per il vizio di motivazione di cui alla lett. e) del medesimo articolo (Sez. U, n. 42792/2001, Policastro).
Dall’esame degli atti è emerso che il giudizio di primo grado si era svolto con l’imputato presente: il verbale di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo, il verbale dell’udienza dibattimentale del 16 dicembre 2022 e la stessa sentenza del Tribunale di Ragusa attestavano la presenza dell’imputato, il quale era assistito da un difensore di fiducia, aveva richiesto la messa alla prova e aveva eletto domicilio nel verbale di perquisizione domiciliare del 26 maggio 2022. La Corte ha quindi rilevato che l’indicazione “libero, assente” presente nell’epigrafe della sentenza di primo grado era frutto di un errore materiale, dovendosi intendere “libero non comparso”.
La Corte ha affermato che la disciplina di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – che richiede il deposito dello specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio – postula necessariamente che il processo di primo grado sia stato celebrato in assenza dell’imputato. Non ricorrendo tale presupposto nel caso di specie, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello era illegittima.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della presenza dell’imputato in primo grado: l’avvocato che propone appello deve accertare se il giudizio di primo grado si sia svolto con l’imputato presente o in assenza; in caso di presenza, non è richiesto il deposito del mandato ad impugnare di cui all’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., e la sua mancanza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Rilevanza dell’error in procedendo: quando si deduce un vizio processuale (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.), la Cassazione può esaminare direttamente gli atti per accertare la fondatezza della censura; l’avvocato deve quindi allegare e indicare specificamente gli atti da cui emerge la presenza dell’imputato, consentendo al giudice di legittimità il controllo diretto.
- Correzione degli errori materiali nelle epigrafi: la mera indicazione errata nello stato di comparizione dell’imputato (“libero, assente” invece di “libero non comparso”) non è vincolante se dagli atti processuali risulta inequivocabilmente la sua presenza; il difensore deve eccepire tempestivamente l’errore e produrre la documentazione comprovante la presenza.
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