Ricettazione: recidiva reiterata e limiti al sindacato sulle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31628/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura, pur contestando l’affermazione di responsabilità, sollecita una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, estranea alla competenza del giudice di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata supera il controllo di legittimità se espone in modo esauriente le ragioni della sussistenza degli elementi oggettivo e psicologico del reato. La recidiva è correttamente ritenuta quando i precedenti penali, relativi a delitti orientati al profitto, risultano indicativi di una progressione criminosa ingravescente. Il riconoscimento della recidiva reiterata rende manifestamente infondata la censura sulla prescrizione quando il relativo termine spira oltre ventidue anni dopo la consumazione della ricettazione.
Il Fatto
La Corte d’appello confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione. La decisione riteneva provati sia l’elemento oggettivo sia quello psicologico della fattispecie. Escludeva, inoltre, che ricorressero i presupposti per non applicare la recidiva, valorizzando i precedenti penali risultanti a carico dell’imputato.
Con il ricorso per cassazione, il condannato contestava la conferma della responsabilità, censurando la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Deduceva anche l’erronea mancata esclusione della recidiva e sosteneva che il reato fosse estinto per prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il nucleo centrale della decisione riguarda i limiti del controllo esercitabile in sede di legittimità. Secondo la Corte, il motivo relativo alla responsabilità non supera la soglia di ammissibilità perché si risolve nella richiesta di attribuire alle prove una capacità dimostrativa diversa da quella riconosciuta nella sentenza impugnata. Una simile operazione presuppone un nuovo esame del materiale probatorio e non rientra nei poteri della Cassazione.
L’ordinanza rileva, inoltre, che la censura non trova riscontro nella motivazione della decisione d’appello. Quest’ultima aveva illustrato in modo esauriente le ragioni per le quali riteneva integrati entrambi gli elementi del reato di ricettazione. Il ricorso, pertanto, non evidenzia una carenza del percorso argomentativo, ma mira a sostituire alla valutazione dei giudici di merito una differente lettura delle prove.
La Corte considera parimenti inammissibili le contestazioni riguardanti la recidiva. La sentenza impugnata l’aveva ritenuta sulla base dei precedenti penali relativi a delitti orientati al profitto. Tali precedenti erano stati valutati come espressione di una progressione criminosa ingravescente. La decisione non fonda dunque la recidiva sulla mera esistenza di pregresse condanne, ma richiama la loro natura e il significato attribuito alla successione delle condotte.
Da tale qualificazione discende anche l’esito della censura sulla prescrizione. Il riconoscimento della recidiva reiterata comporta, nel caso esaminato, che il termine prescrizionale spiri oltre ventidue anni dopo la consumazione della ricettazione. La doglianza viene quindi giudicata manifestamente infondata, senza che l’ordinanza individui una data concreta di maturazione della causa estintiva.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia chiude così il giudizio senza procedere alla rivalutazione del compendio probatorio richiesta dal condannato.
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