Liberazione anticipata e divieto di fungibilità impongono cumuli parziali (Cass. pen. Sez. I n. 31542/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di pene concorrenti, il divieto di fungibilità previsto dall’art. 657, quarto comma, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai periodi di liberazione anticipata. Quando le condanne riguardano reati commessi in epoche diverse, occorre formare cumuli parziali e calcolare separatamente le detrazioni spettanti per ciascuno di essi. Il periodo riferibile a una detenzione anteriore non può essere imputato alla pena inflitta per un reato commesso successivamente. L’eventuale residuo non goduto nel primo cumulo non costituisce, quindi, un credito trasferibile ai cumuli successivi.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva accolto la richiesta del condannato di rideterminare la pena indicata nell’ordine di esecuzione, emesso dopo la revoca di 360 giorni di liberazione anticipata. Secondo il provvedimento, il calcolo del pubblico ministero non aveva considerato 139 giorni residui, derivanti da un primo cumulo parziale, e ulteriori 41 giorni riconosciuti nell’aprile 2025.
Muovendo da una pena residua di cinque anni, il giudice aveva quindi determinato in sei anni la pena ancora da espiare, anziché nei sei anni, quattro mesi e nove giorni risultanti dal cumulo. Il Procuratore generale ha impugnato l’ordinanza, deducendo la violazione dell’art. 657, quarto comma, cod. proc. pen. e sostenendo che i benefici riferiti a periodi detentivi anteriori non potessero incidere sulle condanne per reati successivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene fondato il ricorso. Il giudice dell’esecuzione ha travisato il contenuto del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti e ha omesso di applicare il divieto di fungibilità. Tale limite riguarda anche la liberazione anticipata, poiché impedisce di utilizzare un periodo detentivo già sofferto per ridurre la pena relativa a un reato commesso dopo quel periodo.
La Corte richiama il principio espresso da Cass. pen., Sez. I, n. 18757 del 02.12.2022, dep. 2023. In presenza di più periodi di liberazione anticipata, riferiti a condanne per reati commessi in tempi diversi, devono essere formati cumuli parziali. Per ciascun cumulo vanno calcolate separatamente le detrazioni applicabili. Anche il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. deve operare dapprima sulle pene comprese nei cumuli parziali e successivamente sul cumulo complessivo.
Nel caso esaminato, il pubblico ministero aveva correttamente predisposto tre cumuli. Il primo comprendeva le condanne per reati commessi sino al gennaio 2007 e le detrazioni relative alle detenzioni sofferte sino al novembre dello stesso anno. Il secondo riguardava reati commessi dal 2008 e benefici riferiti a detenzioni espiate tra il 2010 e il 2012. Il terzo includeva la condanna per il reato permanente commesso dal 2013 al 2023, rispetto alla quale restavano da espiare cinque anni senza detrazioni, dopo la revoca dei 360 giorni di liberazione anticipata.
La motivazione chiarisce inoltre che i 41 giorni riconosciuti a titolo risarcitorio ai sensi del d.l. n. 92/2014 erano già stati conteggiati. Era invece illegittimo trasferire al secondo cumulo i 139 giorni non goduti nel primo. Quei giorni riguardavano detenzioni anteriori ai reati compresi nel cumulo successivo. Ammetterne l’utilizzo avrebbe creato un credito di pena spendibile per reati futuri, risultato espressamente impedito dall’art. 657 cod. proc. pen.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. Non occorrono ulteriori accertamenti, essendo sufficiente eliminare l’errata rideterminazione della pena disposta dal giudice dell’esecuzione.
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