Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: necessità di motivazione sul pericolo concreto (Cass. pen. n. 13137/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, di cui all’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., è un reato di pericolo concreto, per la cui integrazione l’atto di depauperamento deve risultare idoneo, secondo un giudizio ex ante, ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio sociale in relazione alla massa dei creditori, pericolo che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare. La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni di cui era pacifica la previa disponibilità, ma il giudice non può basarsi sulla mera constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo, dovendo valutare la qualità e l’idoneità del distacco patrimoniale a creare un vulnus alla garanzia dei creditori. La bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture contabili richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio richiede il dolo generico. Il giudice di merito è tenuto a confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive in ordine all’offensività della condotta e al valore effettivo dei beni distratti, non potendo limitarsi a motivazioni meramente assertive.
Il Fatto
L’imputato, quale amministratore di due società, è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere distratto tre automezzi di proprietà della s.r.l. e tre immobili di proprietà della s.r.l., nonché per avere sottratto e occultato i libri e le scritture contabili di entrambe le società. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di primo grado, ritenendo provate le condotte distrattive e la sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, che i trasferimenti immobiliari erano avvenuti in permuta con creditori-fornitori e non configuravano distrazione, che i tre veicoli erano obsoleti e di valore quasi nullo e quindi inidonei a integrare un pericolo concreto per i creditori, e che la motivazione sulla bancarotta documentale era carente in ordine all’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Quanto alla bancarotta patrimoniale sugli immobili, ha rilevato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione meramente assertiva e illogica, non confrontandosi con la documentazione difensiva che attestava la cessione in permuta in favore di creditori-fornitori, e senza chiarire perché il trasferimento dovesse considerarsi distrattivo nonostante l’oggetto sociale della società fallita fosse immobiliare.
Con riferimento alla distrazione dei veicoli, la Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui il reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare è un reato di pericolo concreto, non di pericolo presunto, richiedendo che l’atto di depauperamento sia idoneo a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori. Ha censurato la sentenza impugnata per avere affermato la sussistenza del reato basandosi sulla mera constatazione della sottrazione dei veicoli e sul loro valore in termini di rottamazione, senza valutare la qualità concreta del distacco patrimoniale e la sua effettiva offensività, come specificamente dedotto dalla difesa.
Infine, la Corte ha ritenuto che i vizi motivazionali sulla bancarotta distrattiva si riverberino sulla bancarotta documentale, poiché la Corte di appello aveva desunto il dolo specifico di quest’ultima proprio dalle accertate condotte distrattive, che dovevano invece essere oggetto di nuova valutazione. Ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio per un nuovo esame di entrambe le contestazioni, assorbendo il motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
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