Accertamento alcolemico e avviso al difensore: prelievo autonomo del pronto soccorso (Cass. pen. n. 18429/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste quando la polizia giudiziaria stessa richiede il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, ovvero quando chiede che venga effettuato un ulteriore accertamento su un campione ematico già prelevato autonomamente dalla struttura sanitaria a fini di diagnosi e cura.
Tale obbligo non sussiste, invece, quando il prelievo ematico per la determinazione del tasso alcolemico sia stato autonomamente disposto dalla struttura sanitaria, in esecuzione degli ordinari protocolli di pronto soccorso, ai fini della diagnosi e della terapia, e la polizia giudiziaria si sia limitata ad acquisire la documentazione delle analisi già effettuate, atteso che in tale ipotesi l’accertamento non è stato attivato su impulso della polizia giudiziaria.
La nullità dell’accertamento alcolemico per omesso avviso della facoltà di difesa non è configurabile qualora il prelievo e l’analisi siano stati disposti dai sanitari per esigenze di cura, indipendentemente dalla richiesta della polizia giudiziaria, poiché la ratio dell’obbligo di avviso è legata alla funzione probatoria dell’atto e alla sua vocazione esclusivamente accusatoria, non già alla tipologia dell’accertamento in sé considerato.
Il Fatto
La ricorrente, dopo un incidente stradale, veniva trasportata in ospedale, dove il personale sanitario, in esecuzione degli ordinari protocolli di pronto soccorso, disponeva un prelievo ematico per la verifica del tasso alcolemico a fini di diagnosi e cura. La polizia giudiziaria, intervenuta successivamente, richiedeva alla struttura sanitaria l’acquisizione dei referti delle analisi già effettuate. Sulla base del referto alcolemico (2,93 gr/l), la ricorrente veniva condannata per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente. La Corte d’appello di Perugia confermava la condanna. Avverso tale sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’accertamento alcolemico per omesso previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, e il travisamento della prova documentale in relazione agli orari delle richieste di analisi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, relativo all’omesso avviso al difensore, la Corte ha rilevato che la doglianza era inammissibile perché non era stata dedotta in appello, e quindi non era stata sottoposta al controllo del giudice di secondo grado. Ha comunque osservato che la censura era infondata nel merito, in quanto la ricorrente sosteneva che la polizia giudiziaria aveva richiesto l’effettuazione dell’accertamento su un campione già prelevato, mentre dagli atti risultava che il prelievo e l’analisi erano stati autonomamente disposti dai sanitari ai fini della diagnosi e della cura, e la polizia giudiziaria si era limitata ad acquisire la documentazione già esistente. In tale ipotesi, il prelievo non era stato attivato su impulso della polizia giudiziaria, sicché l’obbligo di avviso non sussisteva. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’avviso è necessario solo quando l’accertamento è richiesto dalla polizia giudiziaria a fini probatori, non quando i sanitari vi abbiano già proceduto autonomamente.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La ricorrente sosteneva che la richiesta dei Carabinieri fosse pervenuta alle ore 12:20, e non alle ore 13:00 come ritenuto dalla Corte d’appello, e che ciò dimostrasse che l’accertamento era stato attivato dalla polizia giudiziaria. La Cassazione ha esaminato la documentazione, rilevando che la richiesta di verifica del tasso alcolemico era stata effettuata dall’operatore del pronto soccorso alle ore 12:57, mentre la richiesta dei Carabinieri era pervenuta alle ore 13:00, previa compilazione di un modulo. Ha quindi osservato che la contestualità delle richieste non escludeva che il prelievo fosse stato effettuato in ospedale, in esecuzione degli ordinari protocolli di pronto soccorso, e che la dicitura “ore 12:20” sul fax non individuava l’orario di pervenimento al pronto soccorso, bensì l’orario di trasmissione del modulo. Il vizio di travisamento della prova era, pertanto, infondato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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