Dolo del concorrente estraneo nella bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. pen. n. 18599/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.
Il giudice del rinvio, investito di una sentenza rescindente che ha rilevato l’omessa valutazione dell’elemento soggettivo, non è tenuto a rivalutare profili già definiti, ma deve confrontarsi con le specifiche censure rilevate dalla Corte di legittimità, fornendo una motivazione che dia conto della sussistenza del dolo in relazione alla posizione del singolo concorrente, sulla base degli elementi di prova acquisiti.
L’assoluzione dell’imputato da una diversa imputazione di bancarotta (impropria da reato societario), fondata sulla mancata prova del suo apporto causale a quella specifica condotta, non è incompatibile con l’affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta per distrazione, quando gli elementi di prova dimostrano la sua consapevole partecipazione a condotte distrattive, come l’operare autonomamente sui conti correnti della società in situazione di illiquidità, con la consapevolezza di erodere la garanzia dei creditori.
Il Fatto
L’imputato, commercialista e liquidatore della società fallita, era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in concorso con l’amministratore di diritto, per avere posto in essere operazioni di depauperamento del patrimonio sociale (prelievi, incassi di assegni, bonifici in favore di soggetti non aventi diritto). Era stato invece assolto dal reato di bancarotta impropria da reato societario (sub b), collegato al falso in bilancio, per la mancata prova del suo apporto causale nella redazione del bilancio falso.
La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della precedente sentenza, aveva confermato la condanna, riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, L.F. e rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 627 c.p.p. per il mancato rispetto del mandato della sentenza rescindente, e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico di bancarotta, eccependo il suo ruolo di mero esecutore materiale delle volontà dell’amministratore di diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente chiarito che l’assoluzione dal reato sub b) non era incompatibile con la condanna per la bancarotta distrattiva, poiché la prima era fondata sulla mancata prova del contributo causale alla redazione del bilancio falso, mentre la seconda era supportata da prove dirette delle condotte distrattive poste in essere dall’imputato. Ha quindi esaminato la censura relativa al mancato rispetto del mandato rescindente, rilevando che la Corte territoriale aveva adeguatamente affrontato la questione del dolo, come richiesto dalla sentenza di annullamento.
La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente estraneo consiste nella volontarietà del proprio apporto alla condotta dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto. Ha quindi valutato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente il dolo sulla base del ruolo di commercialista e liquidatore dell’imputato, della delega a operare sui conti correnti, e delle numerose operazioni poste in essere in autonomia, nella piena consapevolezza della situazione di illiquidità della società e della conseguente erosione della garanzia patrimoniale dei creditori. La Corte ha concluso che tali elementi, valutati nel loro insieme, dimostravano la consapevole volontà dell’imputato di agire in pregiudizio dei creditori, integrando il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta.
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