Giudizio abbreviato: riduzione di un sesto anche sulla pena sostitutiva (Cass. pen. n. 18563/2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa all’esito del giudizio abbreviato si applica anche quando sia stata irrogata una pena sostitutiva.
La finalità deflattiva della disposizione opera anche rispetto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, poiché la relativa sentenza, pur essendo inappellabile nei casi previsti dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., resta comunque ricorribile per cassazione.
Il riferimento legislativo alla mancata proposizione dell’“impugnazione” comprende tanto l’appello quanto il ricorso per cassazione e non consente di limitare il beneficio alle sole pene principali detentive.
L’espressione “pena inflitta” utilizzata dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. comprende anche le pene sostitutive, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inserito nel sistema codicistico delle pene come vere e proprie pene, sebbene non edittali.
Il Fatto
Il condannato, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riportato una pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Divenuta irrevocabile la sentenza senza impugnazione, la difesa aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di applicare l’ulteriore riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta sul presupposto che la disposizione riguardasse esclusivamente la “pena inflitta” in senso principale e non la pena sostitutiva “applicata”. Il ricorso per cassazione contestava tale distinzione, sostenendo che la funzione premiale e deflattiva della norma dovesse operare anche in presenza di una pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La disposizione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 è diretta a favorire la definizione del procedimento con la sentenza di primo grado e a disincentivare il ricorso ai mezzi di impugnazione. Tale finalità permane anche quando la condanna abbia ad oggetto il lavoro di pubblica utilità, poiché la sentenza, sebbene inappellabile nei casi previsti dalla legge, può comunque essere impugnata mediante ricorso per cassazione.
La Corte esclude che possa assumere rilievo decisivo la distinzione lessicale tra pena “inflitta” e pena sostitutiva “applicata”. La locuzione impiegata dall’art. 442, comma 2-bis, è sufficientemente ampia da comprendere anche le pene sostitutive. La riforma del 2022 ha inoltre abbandonato la precedente nozione di “sanzioni sostitutive”, qualificandole espressamente come “pene sostitutive” e inserendole nel sistema codicistico delle pene.
Non sussiste pertanto incompatibilità tra la riduzione premiale prevista per la mancata impugnazione e la condanna a una pena sostitutiva. L’ordinanza viene annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell’esecuzione affinché proceda a nuovo giudizio sul punto applicando il principio affermato.
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Nota della Redazione
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