Gratuito patrocinio: falso irrilevante impone verifica rigorosa del dolo (Cass. pen. n. 27206/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è configurabile anche quando le false indicazioni o le omissioni contenute nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incidano sull’effettiva sussistenza dei requisiti reddituali per il beneficio.
Quando, tuttavia, il reddito effettivo del richiedente rimane comunque entro la soglia prevista per l’ammissione, la mera falsità oggettiva della dichiarazione non è sufficiente a dimostrare il dolo, che deve essere sottoposto a una verifica particolarmente rigorosa.
L’inutilità concreta della falsità rispetto all’ottenimento del beneficio può costituire elemento sintomatico di una condotta colposa, negligente o erronea anziché di una consapevole volontà di dichiarare il falso.
Il dolo non può essere desunto dalla finalità di ottenere l’ammissione al patrocinio quando il beneficio sarebbe spettato anche indicando correttamente il reddito effettivamente percepito; occorrono ulteriori circostanze idonee a dimostrare la coscienza e volontà della falsità.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, comprensiva dell’entità dell’offesa, dell’intensità del dolo, delle modalità della condotta, delle sue conseguenze e degli ulteriori indicatori previsti dall’art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per avere indicato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell’ambito di un procedimento penale, un reddito familiare inferiore a quello effettivamente percepito nell’anno di riferimento. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità, ritenendo sussistente il dolo anche in ragione della significativa differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato.
Con il ricorso per cassazione la difesa non contestava la falsità oggettiva della dichiarazione, ma deduceva che il reddito effettivo del nucleo familiare era comunque inferiore alla soglia prevista per l’accesso al beneficio. Sosteneva quindi che tale circostanza imponesse una verifica più penetrante dell’elemento soggettivo e contestava inoltre il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. Ribadisce anzitutto che il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 può sussistere anche quando il richiedente possieda effettivamente i requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato. Tale principio riguarda però il profilo oggettivo della fattispecie e non consente di prescindere dall’accertamento del dolo.
Nel caso concreto il reddito effettivo accertato rimaneva inferiore alla soglia prevista per l’ammissione al beneficio. La Corte d’appello aveva invece fondato parte della propria valutazione sull’erroneo presupposto che il reddito reale avrebbe impedito l’accesso al patrocinio. Venuta meno tale premessa, la falsità non poteva essere spiegata con la volontà di ottenere un beneficio altrimenti non spettante. La significativa divergenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo poteva certamente essere valorizzata, ma il giudice avrebbe dovuto confrontarsi anche con la concreta inutilità del falso, quale possibile indice di errore o colpa anziché di dolo.
La Corte ritiene pertanto necessario un nuovo giudizio sull’elemento soggettivo. Dovrà essere nuovamente esaminata anche la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., attraverso una valutazione complessiva dell’offensività concreta, dell’intensità del dolo e delle ulteriori peculiarità della condotta. La sentenza viene quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente.
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Nota della Redazione
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