Decorrenza termini custodia cautelare per reati associativi permanenti e contestazione a catena (Cass. pen. n. 27628/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di “contestazione a catena”, il meccanismo di retrodatazione dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera con riferimento al reato associativo di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) quando la condotta di partecipazione all’associazione si è protratta dopo l’emissione della prima ordinanza cautelare, in quanto il provvedimento cautelare successivo ha ad oggetto una condotta illecita perdurante, non preclusa dalla prima misura coercitiva.
In presenza di fatti non connessi, oggetto di procedimenti diversi, la retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera solo se i due procedimenti pendono davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta strumentale del pubblico ministero, che abbia indebitamente ritardato l’inizio del secondo procedimento o lo abbia tenuto separato dal primo.
Il mero fatto che gli elementi per emettere la seconda ordinanza cautelare fossero già desumibili dagli atti al momento della prima non è di per sé sufficiente a far scattare la retrodatazione, ma richiede una verifica, da parte del giudice di merito, circa l’esistenza di una strumentalizzazione da parte del pubblico ministero, alla luce degli elementi dedotti dalla difesa.
Il Fatto
L’indagato era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del 10 ottobre 2024 per un reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Successivamente, con ordinanza del 5 dicembre 2025, era stata applicata una nuova misura cautelare per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) e per tre episodi di tentata estorsione aggravata, commessi tra il 2020 e il 2022. L’indagato chiedeva la revoca della misura, eccependo l’inefficacia per decorso del termine massimo di custodia cautelare, sostenendo che si trattasse di una “contestazione a catena” e che i termini della seconda misura dovessero retroagire alla data della prima.
Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’istanza, ritenendo che i due procedimenti riguardassero fatti diversi non connessi, e che la retrodatazione non fosse applicabile. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Librato) e dalla Corte costituzionale (sent. n. 408/2005) in tema di “contestazione a catena”. Ha distinto tre scenari: 1) medesimo fatto, per cui la retrodatazione è automatica; 2) reati connessi, per cui la retrodatazione opera, con distinzioni a seconda che i procedimenti siano riuniti o separati; 3) fatti diversi non connessi, per cui la retrodatazione opera solo se gli elementi per la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima e se i procedimenti sono pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta strumentale del pubblico ministero.
Applicando tali principi, la Corte ha escluso la retrodatazione per il reato associativo (art. 416-bis), poiché la condotta di partecipazione all’associazione si era protratta dopo l’emissione della prima ordinanza, rendendo la misura successiva legittimamente autonoma. Tuttavia, per i tre reati di tentata estorsione, commessi prima della prima ordinanza, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse omesso di verificare se la separazione dei procedimenti fosse stata strumentale e se vi fosse stata una scelta elusiva del pubblico ministero. Ha quindi annullato l’ordinanza impugnata limitatamente a tali reati, disponendo il rinvio al Tribunale di Lecce per una nuova valutazione, ferma restando la validità della misura cautelare per il reato associativo.
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