Trattenimento dello straniero: ricorso depositato presso il giudice competente (Cass. pen. n. 27631/2026)
Principi di diritto (Massima)
Contro il decreto di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso deve essere depositato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo la disciplina richiamata dall’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
Tale modalità di proposizione dell’impugnazione non ammette equipollenti: attività diverse, compresa la notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato, non sostituiscono il deposito presso l’ufficio giudiziario competente.
La speciale disciplina risponde alle esigenze di speditezza proprie del procedimento relativo al trattenimento e impedisce l’applicazione di modalità alternative di deposito incompatibili con il relativo sottosistema processuale.
Il Fatto
Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore nei confronti di uno straniero destinatario di contestuale provvedimento di espulsione. Il trattenimento era stato motivato dalla necessità di acquisire un documento valido per l’espatrio, mentre erano state escluse misure meno coercitive ed era stato ravvisato il pericolo di fuga.
Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, da un lato, l’omessa considerazione di una procedura di sanatoria ancora pendente e delle condizioni personali e familiari che avrebbero consentito l’applicazione di una misura alternativa al trattenimento; dall’altro, lamentava la mancata richiesta del nulla osta previsto dalla disciplina sull’espulsione. Il ricorso era stato notificato all’Avvocatura dello Stato, ma non risultava depositato entro il termine previsto presso la cancelleria del giudice che aveva adottato la convalida.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le questioni prospettate. L’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che contro i decreti di convalida e proroga del trattenimento è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione e richiama, per quanto compatibili, specifiche disposizioni della legge n. 69/2005. Da tale rinvio deriva l’obbligo di depositare il ricorso presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
La Corte qualifica tale adempimento come requisito formale inderogabile dell’impugnazione. Nel caso concreto, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto non risultava eseguito alcun deposito presso l’ufficio del Giudice di pace. La notificazione effettuata all’Avvocatura dello Stato costituiva un’attività processuale diversa e non poteva essere considerata equivalente al deposito richiesto dalla legge.
La Cassazione richiama inoltre, per la comune disciplina processuale applicabile, il principio elaborato in materia di mandato di arresto europeo, secondo cui il ricorso deve necessariamente essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento. La speciale modalità di deposito è funzionale alla rapidità del procedimento e non può essere sostituita da forme diverse di proposizione dell’impugnazione. L’inosservanza del termine e del luogo di deposito determina quindi l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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