Ricorso straordinario per errore di fatto: inammissibilità contro decisioni in materia di rimessione del processo (Cass. pen. n. 23842/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum, come nel caso delle decisioni in materia di rimessione del processo, e che, comunque, non determinano la formazione del giudicato di condanna, né contribuiscono alla sua stabilizzazione.
Presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l’impugnazione straordinaria ex art. 625-bis cod. proc. pen. è lo status di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda.
La revoca dell’atto compiuto dal difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. proc. pen., non è operante quando il difensore ha agito in forza di una procura speciale, che lo rende alter ego dell’imputato per lo specifico atto delegato; in tal caso, la manifestazione della volontà dell’imputato di non procedere alla trattazione del ricorso equivale a una rinuncia all’impugnazione ex art. 589, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente consumazione del potere di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, proponeva ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso una sentenza della Settima Sezione della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile, a seguito di rinuncia, l’istanza di rimessione del processo presentata dal ricorrente. Successivamente, il ricorrente personalmente faceva pervenire una dichiarazione di “revoca ex art. 99, comma 2, c.p.p.” dell’atto di ricorso straordinario, con riserva di depositarne uno nuovo.
La Corte di cassazione, investita del ricorso, dichiarava l’inammissibilità del ricorso straordinario, in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., e rigettava anche la richiesta di revoca dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Cassazione che intervengono ante iudicatum, come quelle in materia di rimessione del processo, che non determinano la formazione del giudicato di condanna. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. Nunziata) secondo cui il presupposto per la legittimazione al ricorso straordinario è lo status di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi di giudizio e rispetto al quale si è formato il giudicato.
Quanto alla dichiarazione di revoca dell’atto, la Corte ha osservato che l’art. 99, comma 2, cod. proc. pen. non è applicabile, poiché il difensore aveva agito non in virtù di propri poteri, ma in forza di una procura speciale, che lo rendeva alter ego dell’imputato per lo specifico atto delegato. In tali casi, la manifestazione della volontà dell’imputato di non procedere alla trattazione del ricorso equivale a una rinuncia all’impugnazione ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente consumazione del potere di impugnazione. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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