Patrocinio statale: l’imputato soccombente rimborsa le spese della parte civile (Cass. pen. n. 29172/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano poste a carico dell’Erario anche le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l’imputato sia condannato per effetto della soccombenza.
Il patrocinio statale copre le spese necessarie alla difesa del soggetto ammesso al beneficio, ma non si estende agli obblighi patrimoniali ulteriori derivanti dalla sua soccombenza processuale.
Il principio opera anche quando sia l’imputato sia la parte civile siano entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato: in tale ipotesi la rifusione delle spese della parte civile deve essere disposta in favore dello Stato, che le ha effettivamente anticipate.
L’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 non esclude l’obbligo dell’imputato ammesso al beneficio di rimborsare le spese della parte civile, dovendo la disposizione essere interpretata in coerenza con il principio di soccombenza previsto dall’art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Non sussistono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite quando il Collegio ritenga di aderire all’orientamento secondo cui l’ammissione dell’imputato al patrocinio non trasferisce all’Erario gli oneri derivanti dalla soccombenza nei confronti della parte civile.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per truffa e sostituzione di persona, con conferma della decisione in appello e con condanna anche alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite. Sia l’imputato sia le parti civili erano ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Con il ricorso per cassazione la difesa contestava esclusivamente la statuizione sulle spese, sostenendo che, quando entrambe le parti siano ammesse al beneficio, l’imputato non possa essere condannato alla relativa rifusione e che le spese debbano restare definitivamente a carico dell’Erario. Veniva inoltre prospettata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tale da giustificare la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il ricorso aderendo all’orientamento secondo cui il patrocinio a spese dello Stato tutela esclusivamente il diritto di difesa del soggetto non abbiente. L’Erario anticipa quindi gli onorari e le spese del difensore della parte ammessa al beneficio, ma non assume gli obblighi economici derivanti dalla soccombenza della stessa parte. La condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituisce, infatti, conseguenza autonoma della soccombenza dell’imputato e trova fondamento nell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ritiene che tale principio valga anche quando la parte civile sia a sua volta ammessa al patrocinio statale. In questa situazione la parte civile non può ricevere direttamente la somma, poiché le spese del proprio difensore sono state anticipate dallo Stato; il rimborso deve quindi essere disposto in favore dell’Erario, quale soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere. L’ammissione dell’imputato al beneficio non comporta invece l’esenzione da questa distinta obbligazione.
Il Collegio non condivide l’interpretazione dell’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui il riferimento testuale all’“imputato non ammesso al beneficio” impedirebbe la condanna alle spese quando anche l’imputato sia ammesso al patrocinio. La disposizione viene letta come disciplina dei rapporti tra Stato e parte civile e considerata estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui entrambe le parti beneficino del patrocinio. Non ravvisando ragioni sufficienti per rimettere la questione alle Sezioni Unite, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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