Art. 461 c.c. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all’eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.
L’art. 461 c.c. stabilisce chi paga le spese che il chiamato ha sostenuto per proteggere e amministrare temporaneamente i beni ereditari, nel caso in cui poi decida di rinunciare all’eredità. È la norma che completa l’art. 460 c.c.: chi si attiva per conservare il patrimonio non deve rimetterci di tasca propria, anche se alla fine sceglie di non diventare erede. Trova applicazione ogni volta che un chiamato ha sostenuto esborsi — imposte, pratiche, manutenzioni — e si pone il problema di chi debba sopportarli.
Cosa prevede l’articolo 461 c.c.
La norma è breve ma completa un tassello essenziale del sistema: se il chiamato rinuncia, le spese sostenute per gli atti indicati dall’art. 460 c.c. — azioni possessorie, atti conservativi, vigilanza, amministrazione temporanea, vendita autorizzata di beni non conservabili — sono a carico dell’eredità, non del chiamato.
La logica è sistematica: il chiamato che si è attivato nell’interesse dell’asse — anche se poi decide di non diventare erede — non deve subire un pregiudizio economico per aver agito nell’interesse comune, cioè dei futuri eredi e dei creditori ereditari. La
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