Trattamento previdenziale integrativo e qualifica effettiva del giornalista (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32965/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle mensilità aggiuntive del trattamento previdenziale integrativo istituito per i giornalisti è determinato dalla qualifica rivestita, non dal trattamento economico o normativo eventualmente attribuito. L’equiparazione prevista dalle fonti collettive opera solo nei casi espressamente contemplati, senza possibilità di estensione analogica a qualifiche diverse. L’interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., parificata a quella delle norme di diritto.
Il Fatto
Un giornalista, al momento del collocamento a riposo avvenuto il 5 luglio 2013, rivestiva la qualifica di “Inviato Speciale” e, dal luglio 2010, la datrice di lavoro gli aveva riconosciuto il trattamento economico e normativo del Capo Redattore. L’istituto nazionale di previdenza e la società convenivano in giudizio per ottenere il pagamento delle due mensilità aggiuntive previste dall’Accordo sindacale del 15 luglio 1985 quale trattamento previdenziale integrativo. Il Tribunale rigettò la domanda nei confronti dell’ente e condannò la società al pagamento della differenza tra il trattamento previdenziale integrativo previsto per la qualifica di capo redattore e quello per la qualifica di inviato speciale. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione, rigettò integralmente la domanda del giornalista, ritenendo che le tre mensilità aggiuntive spettassero ai titolari della qualifica di redattore capo e non a chi godesse solo del trattamento economico corrispondente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del giornalista, ritenendo infondato il primo motivo con cui si eccepiva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di appello può fondare la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante, purché in diretta connessione con le questioni dedotte, e che non si forma giudicato interno sull’accoglimento di una domanda quando la soccombente ha impugnato la statuizione di condanna, essendo devoluta l’intera questione sui presupposti della pretesa.
Quanto all’interpretazione delle fonti collettive, oggetto del secondo e terzo motivo, la Corte ha ribadito che, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro è parificata a quella delle norme di diritto, consentendo un sindacato di legittimità ampio. Dall’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 4 dell’Accordo del 15 luglio 1985, le tre mensilità aggiuntive sono testualmente previste per “quelli aventi la qualifica di redattore capo, corrispondente da Roma e capo dell’ufficio romano di corrispondenza”. Poiché il lavoratore non aveva tale qualifica, e l’equiparazione è espressamente limitata alla qualifica di caposervizio, non si può estendere il beneficio a chi, come il ricorrente, godeva solo del trattamento economico e normativo del caporedattore. L’esegesi fornita dalla Corte territoriale, mediante l’utilizzo combinato degli artt. 1362 e 1363 c.c., è stata ritenuta conforme alla comune intenzione delle parti contrattuali e immune da vizi.
Implicazioni Pratiche
- Domanda basata sulla qualifica formale: L’avvocato del giornalista, per ottenere le mensilità aggiuntive del trattamento previdenziale integrativo, deve fondare la domanda sulla qualifica effettivamente rivestita al momento della risoluzione del rapporto, non sul trattamento economico o normativo goduto, che può essere migliorativo ma non determina il diritto a prestazioni riservate a qualifiche superiori.
- Limiti dell’equiparazione: L’equiparazione prevista dalle fonti collettive opera solo nei casi espressamente contemplati (ad es., caposervizio); non è sufficiente che il lavoratore abbia ricevuto un trattamento economico corrispondente a una qualifica diversa per far scattare le mensilità aggiuntive riservate a quella qualifica, a meno che la stessa fonte non preveda una equiparazione generalizzata.
- Onere probatorio sulla qualifica: In sede di giudizio, il lavoratore che rivendichi le mensilità aggiuntive ha l’onere di provare di possedere la qualifica che la fonte collettiva richiede, allegando gli elementi contrattuali e documentali (contratto di assunzione, comunicazioni aziendali, CCNL applicato) che la dimostrino, e non potendosi limitare alla prova del trattamento economico percepito.
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Nota della Redazione
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