Atti persecutori e molestie indirette mediante controllo ossessivo (Cass. pen. n. 10088/2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di atti persecutori la condotta di controllo ossessivo dell’autovettura della persona offesa, finalizzata a monitorarne gli spostamenti e a cercare tracce della presenza di un terzo, quando tale condotta, inserita in un contesto di abituale e reiterata interferenza nella vita privata della vittima, sia idonea a cagionare un perdurante e grave stato di ansia e a costringere la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita. Il singolo atto di osservazione dell’auto, pur apparentemente neutro se isolato, assume rilevanza penale in quanto tessera di un mosaico persecutorio volto a comprimere la libertà della vittima. In tema di danneggiamento aggravato, la responsabilità per plurimi episodi può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, quali la contiguità temporale, l’identità del bene colpito, del luogo e del modus operandi, nonché la reiterazione degli stessi.
Il Fatto
L’imputata è stata condannata dal Tribunale di Trieste per i reati di atti persecutori e danneggiamento aggravato, commessi ai danni della nuova compagna del suo ex compagno. Le condotte contestate consistevano nel sistematico e ossessivo controllo dell’autovettura della vittima, al fine di ispezionarne l’abitacolo per cercare tracce della presenza dell’uomo, nonché nel danneggiamento della carrozzeria del veicolo in tre distinte occasioni. La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna.
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza del dolo e dell’evento del reato di atti persecutori, la contraddittorietà della motivazione sulla data di inizio della condotta, e l’insufficienza della prova indiziaria per i danneggiamenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura relativa all’elemento soggettivo e all’evento del reato. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato come la condotta dell’imputata non si fosse limitata a sporadiche osservazioni, ma si fosse sostanziata in un sistematico controllo finalizzato a monitorare la vita privata e le frequentazioni della persona offesa. La Corte ha sottolineato che la vittima era venuta a sapere che l’imputata controllava la sua auto, perché l’imputata telefonava all’ex compagno chiedendo spiegazioni sugli oggetti che vedeva all’interno dell’abitacolo, il che rendeva inevitabile che la vittima si sentisse presa di mira. Ha inoltre rilevato che non erano del tutto assenti contatti diretti, essendo emerso che l’imputata si era soffermata davanti al luogo di lavoro della vittima rivolgendo espressioni canzonatorie. La sussistenza dell’evento (perdurante stato di ansia e mutamento delle abitudini) è stata logicamente desunta dalla necessità della vittima di modificare i luoghi di sosta dell’auto per sottrarsi al controllo.
Quanto al secondo motivo, relativo alla collocazione temporale dei fatti, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha richiamato il principio per cui le decisioni di merito conformi si saldano in un unicum motivazionale. La doglianza difensiva non teneva conto della ricostruzione operata dai giudici di merito, che avevano accertato che la condotta di controllo ossessivo preesisteva all’acquisto della nuova auto da parte della vittima e che l’inizio della condotta era stato individuato nel settembre 2020, data di un episodio di riscontro esterno di una condotta abituale, senza che ciò costituisse una rettifica del capo di imputazione.
Quanto al terzo motivo, relativo alla prova dei danneggiamenti, la Corte lo ha ritenuto infondato. La Corte d’appello aveva legittimamente desunto la responsabilità per i tre episodi di danneggiamento dalla prova certa dell’ultimo episodio (ripreso in video e visto da un testimone oculare), e dagli elementi indiziari della contiguità temporale, dell’identità del bene colpito, del luogo e del modus operandi, nonché della reiterazione degli stessi, che consentivano di escludere l’ipotesi di un ignoto vandalo. La motivazione è stata ritenuta congrua e esente da vizi.
Infine, la Corte ha dichiarato infondata anche la censura sulla liquidazione del danno, rilevando che il ricorso al criterio equitativo da parte del giudice di merito, adeguatamente motivato, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.
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